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31 marzo 2012

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tipologia di impianto e infrastruttura, suddivise per grandi aree territoriali especificando anche la tempistica desiderata per l’ottenimento dell’obiettivo.La disciplina inerente i membri dell’Organo di sorveglianza nel modello del“Gestore di trasporto indipendente”Al fine di realizzare la separazione tra Eni e Snam Rete Gas, il Governoitaliano ha scelto il modello del Gestore di trasporto indipendente (GTI),soluzione prevista dalla direttiva “gas” (insieme alla separazione proprietariae al gestore di sistema indipendente) per garantire una separazione effettivadella rete di trasporto dall’impresa verticalmente integrata, purché assistita da“[…] specifiche disposizioni supplementari”.Tra le specifiche disposizioni supplementari finalizzate a rafforzarel’indipendenza dell’amministrazione e del personale del GTI dall’impresaverticalmente integrata, lo schema di decreto introduceva un nuovo organosocietario, il c.d. Organo di Sorveglianza, con compiti di delibera su decisionistrategiche della gestione ordinaria della società, e in relazione alla cuigovernance Eni avrebbe continuato a nominare almeno la metà più uno deimembri. In proposito, l’Autorità ha auspicato che si rafforzasse, rispetto aquanto previsto dallo schema di decreto, l’indipendenza di tale organo nelladirezione di un maggiore equilibrio nella sua governance a favore di soggettiil più possibile indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, cioè l’Eni.136Mantenimento delle attività regolate dell’impresa verticalmente integrata sottoil controllo diretto e nella proprietà del Gestore di trasporto indipendenteL’Autorità ha ricordato che a seguito di una recente ristrutturazione delgruppo Eni, risultavano sotto il controllo di Snam Rete Gas tutte le attivitàregolate nel gruppo Eni nel settore del gas. Snam Rete Gas deteneva, inparticolare, il controllo del 100% del capitale sociale di Italgas (attiva nelladistribuzione di gas), di Stogit (attiva nello stoccaggio di gas) e di GNL Italia(attiva nella rigassificazione di gnl).Al riguardo, poiché nel passato erano stati riscontrati problemi sotto ilprofilo concorrenziale nel settore del gas per mancato investimento nelleinfrastrutture o discriminazione nell’accesso con riguardo proprio alle attivitàdi stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione del gas, l’Autorità ha ritenutoche poteva essere appropriato introdurre una misura specifica per evitare chele attività di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione, in quel momento sottoil controllo diretto e nella proprietà del gestore maggiore di trasporto (SnamRete Gas), potessero essere nuovamente trasferite sotto il diretto controllo enella proprietà dell’impresa verticalmente integrata Eni.Le competenze attribuite all’Autorità con riguardo alla separazione deiproprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasportoLo schema di decreto introduceva una nuova competenza dell’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato in base alla quale, decorsi cinque annidall’entrata in vigore del decreto, essa sarebbe stata chiamata ad avviare una

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