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31 marzo 2012

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256soggetti sottoposti ad indagine per violazione degli articoli 2 e 3 della leggee, in via mediata, nel senso della sua non diretta impugnabilità nella sedegiurisdizionale, stante l’assenza di un interesse concreto e attuale alla suarimozione”. Inoltre, “l’attività valutativa sottesa alla pronuncia in tema diimpegni solo in parte coincide con quella sottesa all’adozione delprovvedimento finale, non potendosi ritenere che fra l’esito della prima fase (ladecisione sulla proposta di impegni) e quello del procedimento complessivosussista un nesso di presupposizione necessaria”.In virtù di quanto sopra “l’atto di rigetto degli impegni (in sè, sprovvistodi un autonomo carattere di lesività) non risulta idoneo ad incidere in mododiretto e immediato sulla posizione giuridica del soggetto sottoposto adistruttoria (se non in base a un mero dato probabilistico, ex se inidoneo agiustificare il carattere di diretta impugnabilità)”.Peraltro, nelle sentenze del giudice di prime cure nn. 6165, 6169, 6171,6172, 6173, 6174, 6175, 6176 e 6177 dell’11 luglio 2011, nel medesimo casoCarte di credito, il TAR Lazio ha ribadito il proprio orientamento circal’immediata impugnabilità della decisione di rigetto degli impegni, “purnell’attesa di conoscere le (evidentemente non omogenee) conclusioni alle qualiè diversamente pervenuto il Giudice d’appello”. Inoltre, il giudice, annullandoil provvedimento finale dell’Autorità, ha ritenuto che “fra determinazione dirigetto degli impegni e provvedimento conclusivo del procedimento “principale”volto ad accertare la presenza di un’infrazione antitrust [vi sia] un rapporto diconseguenzialità ad effetto (meramente) viziante”.Limiti del sindacato del giudice amministrativoIl TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno in più occasioni affermato che“il giudice amministrativo in relazione ai provvedimenti dell’AGCM esercitaun sindacato di legittimità, che non si estende al merito, salvo per quanto attieneal profilo sanzionatorio: pertanto, deve valutare i fatti, onde acclarare se laricostruzione di essi operata dall’AGCM sia immune da travisamenti e vizilogici, e accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamenteindividuate, interpretate e applicate. Laddove residuino margini di opinabilitàin relazione ai concetti indeterminati, il giudice amministrativo non puòcomunque sostituirsi all’AGCM nella definizione del mercato rilevante, sequesta sia, attendibile secondo la scienza economica, immune da vizi ditravisamento dei fatti, da vizi logici, da vizi di violazione di legge” (sentenze delConsiglio di Stato n. 896 del 9 febbraio 2011 e n. 5171 n. 5172, Listino Prezzidella Pasta; n. 3013 del 20 maggio 2011, Riciclaggio delle batterie esauste; n.2925 del 13 maggio 2011, Costa Container Lines/Sintermar - Terminal DarsenaToscana; n. 4385 del 20 luglio 2011, Rifornimenti aeroportuali; sentenze delTAR Lazio n. 3252 del 14 aprile 2011, Bain Capital Investors/Centrale deiBilanci; n. 10180 del 24 dicembre 2011, Mercato del cartongesso).Inoltre, con specifico riguardo alla discrezionalità tecnica dell’Autorità,nella sentenza n. 4283 del 14 luglio 2011, Groupe Adeo/Castorama Italia, ilGiudice di appello ha evidenziato che “il sindacato giurisdizionale sulladiscrezionalità tecnica si svolge non soltanto riguardo ai vizi dell’eccesso di

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