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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZApressione concorrenziale, non vi erano ragioni per ritenere che tali incrementidi efficienza venissero trasferiti ai consumatori.Per tali motivi l’Autorità ha autorizzato l’operazione di concentrazione,prescrivendo a Moby il rispetto di una serie di condizioni, tra le quali:a) il rilascio fino a 6 slot sulla rotta Piombino - Portoferraio, con vincolodi destinazione su tale rotta, a favore di compagnie diverse da Moby o dasoggetti da essa controllati, a fronte di richieste motivate che pervenisseroprioritariamente da compagnie che avevano già fatto richiesta all’APP (AutoritàPortuale di Piombino) nella stagione precedente, oppure da nuovi concorrenti;b) l’impossibilità per ciascuna compagnia concorrente della nuova entità,a seguito del rilascio di cui in a), di detenere un numero di slot in partenza daPiombino sulla rotta in questione superiore al numero residuo di slot detenutidalla sola Moby;c) in caso di messa a disposizione di nuovi slot da parte dell’APP, unariduzione degli obblighi di rilascio di Moby solo nella misura in cui la quotadetenuta dalla nuova entità non avesse superato i due terzi del totale degli slotdisponibili;d) un obbligo di scambio, su richiesta dei concorrenti, di slot temporalmenteadiacenti al fine di consentire ai concorrenti di creare programmi di eserciziotecnicamente ed economicamente validi, a patto di non comportare lo scadimentodella validità tecnica e commerciale dei programmi di Moby sugli slot residui;e) il divieto, per la nuova entità risultante dalla concentrazione, dipartecipare al primo round delle aggiudicazioni organizzate dall’APP per glislot residui e/o nuovi, a meno che il numero di slot non fosse superiore a 5 ecomunque solo per la porzione eccedente tale minimo.f) l’obbligo di operatività delle misure relative al rilascio degli slot (le cuirelative richieste, da effettuarsi a Moby, avrebbero dovuto essere inviateall’Autorità) a partire dalla stagione 2011, ove tecnicamente possibile, ecomunque almeno a partire dal 1° gennaio <strong>2012</strong> fino alla stagione 2016 inclusa;g) l’invio ogni 12 mesi all’Autorità di una relazione in merito al rilasciodegli slot, in corrispondenza dell’assegnazione definitiva degli slot per lastagione successiva da parte dell’APP.Tali condizioni sono state ritenute sufficienti ad assicurare la possibilitàdi entrata e di sviluppo di uno o più concorrenti, con una dimensione pari adalmeno quella minima efficiente e con la possibilità di offrire un programmadi corse di adeguata qualità. Esse sono state ritenute proporzionate a tale scopo,in quanto non avrebbero comportato né la riduzione di Moby al di sotto delladimensione minima efficiente né una sua eccessiva penalizzazione.115INTESA SANPAOLO/BANCA DEL MONTE DI PARMANel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità ha autorizzato un’operazione di concentrazioneconsistente nell’acquisizione del controllo di Banca del Monte di Parma Spa daparte di Intesa Sanpaolo Spa condizionatamente al fatto che Intesa Sanpaolo Spadesse piena ed effettiva esecuzione a tutte le misure prescritte nel provvedimentodell’Autorità C8027, deliberato in data 20 dicembre 2006, nonché alle iniziative

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