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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAequestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica e inbase a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva; consentivano alcontempo che le medesime discipline fossero praticate da tutti gli operatori alivello amatoriale, eventualmente anche non tesserati FISE, e permettevano chele restanti discipline e/o attività equestri potessero essere liberamente svolte,con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta. Inoltre,consentivano l’uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altrienti o associazioni in base all’apposita “convenzione quadro”, grazie alla qualeanche i tesserati federali potevano partecipare in futuro a manifestazioni “terze”,utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale.In considerazione di ciò, l’Autorità ha reso obbligatori gli impegniproposti da FISE ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 e ha chiusol’istruttoria senza accertamento dell’infrazione, imponendo a FISE diformalizzare definitivamente entro il mese di dicembre 2011 le modifiche alleproprie norme statutarie e regolamentari, previa convocazione dell’Assembleagenerale e del Consiglio federale, tempestivamente rendendo noti gli esiti di talieventi sociali all’Autorità.GIOCHI24/SISALNell’aprile 2011, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio neiconfronti di Sisal Spa, accettando gli impegni da questa proposti ai sensidell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 e chiudendo l’istruttoria senzaaccertamento dell’infrazione. Il procedimento era stato avviato al fine diaccertare eventuali abusi nel mercato dell’accesso alla rete telematica dei giochinumerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto e SuperStar), a seguito diuna denuncia della società Giochi 24, la quale lamentava comportamentiabusivi da parte di Sisal consistenti nell’avere impedito l’accesso alla propriarete telematica, accesso necessario per operare nel mercato della raccolta online dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.Ai sensi del relativo regime concessorio disciplinato dal decreto legislativo n.159/2007, la distribuzione del gioco SuperEnalotto può essere effettuata siaattraverso la tradizionale rete fisica di punti vendita sia tramite la rete distributivaa distanza (c.d. raccolta on line). I punti vendita a distanza possono essere attivatinon solo dal concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (ossiaSisal), ma da qualsiasi soggetto - tra cui lo stesso segnalante - abilitato allacommercializzazione dei giochi pubblici. La peculiarità del ruolo di Sisal, chedetiene una posizione dominante nel mercato dell’accesso alla rete telematica digiochi numerici a totalizzatore nazionale, emerge laddove si consideri che taleaccesso rappresenta un passaggio obbligato per lo svolgimento on line dei medesimigiochi. Infatti soltanto la conoscenza del Protocollo di comunicazione - nelladisponibilità di Sisal - permette agli operatori che volessero accedere alla retetelematica SuperEnalotto di connettere la propria infrastruttura informatica conquella di Sisal stessa. A ciò deve aggiungersi che - come previsto da un decretodell’Amministrazione dei Monopoli di Stato - lo svolgimento dell’attività di raccoltaon line del SuperEnalotto non può prescindere dalla stipula di un contratto con Sisal.97

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