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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREOSTACOLI ALL’ESERCIzIO DEL DIRITTO DI RECESSONel settore della telefonia fissa, alla luce delle diverse segnalazioniprovenienti da consumatori, l’Autorità ha svolto due diversi procedimenti sultema degli ostacoli al diritto di recesso da parte dell’utente che intendeinterrompere il rapporto di telefonia, esercitando una prerogativa contrattualmenteprevista. I procedimenti in esame hanno avuto distinti esiti istruttori.Nel settembre 2011, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorionei confronti di Fastweb (FASTWEB - MANCATA DISATTIVAzIONE CONTRATTO),accertando che i consumatori, nonostante l’invio della lettera raccomandataA/R per comunicare la volontà di recedere dal contratto o da un singoloservizio (la TV di Fastweb, il servizio ADSL, il servizio di telefonia mobilee internet in mobilità), hanno continuato a ricevere fatture e solleciti dipagamento, anche tramite società di recupero crediti.Dalle evidenze istruttorie è emersa la piena consapevolezza di Fastwebcirca l’esistenza e la dimensione del problema e il verificarsi di ritardi, neitempi di gestione dei recessi, impiegati anche per effettuare attività di retention,pregiudicando sia l’efficace esecuzione della volontà dei consumatori direcedere dal rapporto contrattuale, sia la tempestiva interruzione del processodi fatturazione.Nel corso dell’istruttoria, le misure proposte da Fastweb, riguardanti lacreazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la modificadelle condizioni generali di contratto, non sono state accolte dall’Autorità, inquanto non mirate alle contestazioni ed inidonee a rimuovere i profili discorrettezza contestati.Nelle sue conclusioni, l’Autorità ha ritenuto che le condotte delprofessionista rappresentassero una violazione degli articoli 20, 24 e 25, letterad) del Codice del consumo, disponendo una sanzione pari a 200 mila euro.Analogo profilo ha caratterizzato il comportamento posto in essere daWind Telecomunicazioni Spa in merito alle richieste di cessazione dellafornitura di servizi di telefonia fissa e/o per la navigazione in internet (WIND -ADDEBITO POST RECESSO). In particolare, la società adduceva l’incompletezzae/o l’irregolarità formale delle istanze degli utenti e, nelle more dellaregolarizzazione, continuava ad emettere fatture, in alcuni casi conferendomandato a società di recupero crediti.L’Autorità ha ritenuto di poter chiudere il procedimento senza accertarel’infrazione, deliberando di rendere obbligatori gli impegni proposti dalprofessionista ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo. Le misureproposte dal professionista sono parse adeguate rispetto al fine di incrementarela chiarezza e affidabilità delle informazioni fornite da Wind circa la possibilitàdi procedere alla cessazione della linea telefonica. In particolare, Wind hapredisposto un modulo, scaricabile dal proprio sito internet, per richiedere lacessazione della linea, che specifica le modalità per esercitare correttamente ildiritto di recesso ed evitare l’addebito di importi non dovuti. Parallelamente,Wind ha migliorato i sistemi interni di gestione delle richieste di disdetta,intervenendo sui processi di monitoraggio e controllo e agendo sulla proceduradi registrazione in entrata delle raccomandate attraverso un apposito software.305

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