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31 marzo 2012

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medesima norma statale aveva fatto più ampiamente riferimento all’installazioneed esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, riferendosi, pertanto,anche agli impianti esistenti e già affidati in sub-concessione.Pur prendendo atto che la Regione considerava superata la previsione inesame, l’Autorità ha rilevato come sarebbe stata preferibile un’abrogazioneespressa, sia per ragioni di ordine sistematico, sia di maggior chiarezza sulregime effettivamente vigente in Calabria nel settore della distribuzione deicarburanti e sulla sua compatibilità con i principi di liberalizzazione espressidal legislatore nazionale.APPLICAzIONE DEL COMMA 5-BIS DELL’ARTICOLO 24 DEL NUOVO CODICE DELLASTRADA (D.LGS. 30-4-1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAzIONI), INTRODOTTODALL’ART. 5 COMMA 5 DELLA L. N. 120/2010168Nel luglio 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 della leggen. 287/90, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, alPresidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e Trasportile proprie considerazioni in merito al comma 5-bis dell’art. 24 del nuovo Codicedella strada (decreto legislativo n. 285/92, e successive modificazioni), introdottodall’articolo 5 comma 5 della legge n. 120/2010. La norma prevede che, peresigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza delprogetto autostradale, le pertinenze di servizio delle autostrade “sono previste daiprogetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario eapprovate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamentodei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali eristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni”.L’Autorità ha osservato che la norma si prestava ad interpretazioni traloro difformi. Specificamente, nella parte in cui prevedeva che le pertinenze diservizio delle autostrade “sono previste dai progetti dell’ente proprietario,ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente”, nonera univocamente chiaro se tale norma dovesse applicarsi solo alle pertinenzeda realizzare in autostrade ancora da costruire o anche alle pertinenze darealizzare in autostrade già esistenti. In particolare, in caso di accoglimentodella prima interpretazione, il rilascio di una concessione per le pertinenze diservizio delle autostrade sarebbe avvenuto solo subordinatamente allaprevisione della pertinenza fin dalla progettazione dell’autostrada.L’Autorità ha osservato come questa interpretazione della norma rischiavadi erigere delle barriere all’ingresso sui mercati relativi alle pertinenze stesse,posto che, in concreto, essa impediva il rilascio di una nuova concessione perla distribuzione autostradale di carburanti lungo una tratta esistente qualoratale impianto non fosse già previsto dagli strumenti progettuali del proprietarioe del concedente.Alla luce di ciò, l’Autorità, in una prospettiva concorrenziale di allargamentodell’offerta, ha auspicato che la norma in oggetto venisse modificata al fine dieliminare ogni possibile ambiguità riguardo alla sua applicazione, auspicando

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