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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASMALTIMENTO RIFIUTI SANITARINel luglio 2011, l’Autorità ha inviato una segnalazione, ai sensi dell’articolo22 della legge n. 287/90 alla Conferenza Stato Regioni, in merito agli effettidistorsivi della concorrenza derivanti da clausole restrittive contenute nei bandidi numerose gare indette dalle pubbliche amministrazioni per la gestione deirifiuti sanitari. Al riguardo, l’articolo 8 del d.P.R. n. 254/2003 prevede che per iltrattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere usatidue imballaggi, un primo monouso e un secondo rigido esterno, “eventualmenteriutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso”.L’Autorità ha rilevato che numerosi bandi di gara per l’affidamento dellagestione dei rifiuti sanitari proibivano la partecipazione alle imprese cheutilizzavano imballaggi riutilizzabili e, laddove invece lo consentivano, lastazione appaltante approntava uno schema per la presentazione delle offerteche comunque non permetteva la comparazione tra il sistema monouso e quelloriutilizzabile.Fatta salva la libertà di scelta riconosciuta dalla legge alle stazioniappaltanti, l’Autorità ha osservato che queste erano tenute a far sì che leprocedure ad evidenza pubblica da esse indette costituissero uno strumentoefficace di apertura del mercato, consentendo la più ampia partecipazione disoggetti interessati al processo di selezione.In tale ottica, l’Autorità ha sottolineato la necessità che i requisiti tecnicirichiesti, pur tenendo conto di eventuali particolari esigenze proprie diciascuna stazione appaltante, non fossero tali da escludere, esplicitamente oimplicitamente, la possibilità di partecipare alle gare per determinatetipologie di fornitori potenzialmente in grado di soddisfare l’esigenza diapprovvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Al contempo,l’Autorità ha rilevato anche l’esigenza di redigere i bandi di gara in modotale da consentire l’effettiva comparabilità delle offerte presentate, affinchéle Pubbliche Amministrazioni potessero usufruire delle condizionieconomiche più vantaggiose disponibili sul mercato.In considerazione di ciò, l’Autorità ha auspicato che le aziende sanitarielocali estendessero la possibilità di partecipare alle gare suddette anche alleimprese che utilizzano contenitori riutilizzabili, nonché delineassero proceduread evidenza pubblica tali da consentire la piena comparabilità delle offertepresentate da queste ultime rispetto a quelle presentate da imprese cheutilizzano i sistemi monouso.155RECUPERABILITà DEGLI IMBALLAGGI MEDIANTE COMPOSTAGGIO E BIODEGRADAzIONENel settembre 2011, l’Autorità ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente edella Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico,ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, alcune considerazioni in materiadi requisiti essenziali alla recuperabilità degli imballaggi mediante compostaggioe biodegradazione.In particolare, l’articolo 3 della Direttiva 94/62/CE definisce comeimballaggio ogni prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a

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