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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAautomaticamente autorizzati dalla decisione che dichiara la concentrazionecompatibile con il mercato comune). Il giudice ha quindi ritenuto che, gliaccordi accessori all’operazione di concentrazione al suo esame, contenentiobblighi di acquisto e fornitura, non dovessero essere previamente notificatiall’Autorità e non presentassero alcun profilo critico sul piano antitrust.L’articolo 8 della legge n. 287/1990Nozione di impresa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 287/1990Con riguardo alla nozione di impresa cui è applicabile la normativaantitrust ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 287/90, nella sentenza n.3013 del 20 maggio 2011, Riciclaggio delle batterie esauste, il Consiglio diStato ha evidenziato che la “la tesi, basata sul puro dato letterale, secondo cuil’organismo di diritto pubblico non rientrerebbe nel campo di applicazionedella disciplina antitrust è smentita dalla costante giurisprudenza nazionale ecomunitaria”, posto che la nozione di impresa “abbraccia qualsiasi entità cheeserciti un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sulmercato, indipendentemente dallo statuto giuridico e dalle modalità difinanziamento, o dalla sussistenza o meno del fine di lucro”. Pertanto, secondoil giudice, non risultava rilevante, nel caso al suo esame, l’astratta configurabilitàdel COBAT (Consorzio nazionale batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi)come organismo di diritto pubblico, dovendosi verificare in concreto il modoin cui esso aveva operato.Anche il TAR Lazio, nella pronuncia n. 6917 del 2 agosto 2011, ConsorzioParmigiano Reggiano, richiamando la rilevante giurisprudenza comunitaria, haricordato che “nell’interpretazione dell’art. 8, comma 1, della legge 287/1990, va... adottata l’ampia accezione di impresa ormai consolidata nella giurisprudenzaformatasi sugli artt. 81 e 82 (ex artt. 85 e 86) del Trattato”, che ricomprende“qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dal suostatuto giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”.Infine, nella sentenza n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio nazionaledei geologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazione dei compensi, ilgiudice di primo grado, confermando il provvedimento dell’Autorità, haritenuto che anche gli esercenti le professioni intellettuali devono essereconsiderati imprese ai fini della normativa a tutela della concorrenza “dalmomento che la loro attività consiste nell’offerta sul mercato dietrocorrispettivo di prestazioni suscettibili di valutazione economica, mentre irelativi ordini professionali devono essere ritenuti associazioni di imprese,direttamente contemplate dall’art. 2, comma 1, della legge n. 287 del 1990 trai soggetti destinatari dei divieti, da tale legge previsti, di accordi o praticherestrittive della concorrenza”. Il giudice ha inoltre escluso, sulla base deiprincipi dell’ordinamento comunitario, che le finalità pubblicistiche perseguitedagli ordini professionali valgano a sottrarli alla disciplina antitrust, nonrilevando “la diversità di natura, pubblicistica o privata, non solo delle imprese(come statuito dall’art. 8 della legge), ma anche di ogni altro organismo ingrado di influire sul comportamento delle medesime… Ne discende che, in243

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