13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTOIl secondo è chiaramente concepito come uno strumento di reazione, la cuiintroduzione era stata già auspicata dall’Autorità 20 . La norma reca, tuttavia,alcune peculiarità sul piano procedurale che non ne fanno soltanto unostrumento di portata reattiva: la legittimazione ad impugnare viene inserita,infatti, in un quadro più ampio volto a favorire anche il dialogo e lo spontaneoravvedimento dell’amministrazione che ha adottato l’atto illegittimo.In secondo luogo, vengono in rilievo il già citato d.l. n. 1/<strong>2012</strong>, nonché ildecreto-legge 9 febbraio <strong>2012</strong>, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia disemplificazione e sviluppo”, in via di conversione (d’ora in avanti d.l. n.5/<strong>2012</strong>). Entrambi hanno introdotto il parere preventivo obbligatoriodell’Autorità con riguardo ai regolamenti governativi che dovranno essereadottati per dare compiuta attuazione alle norme di liberalizzazione esemplificazione dettate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 12 di tali decreti.Il rafforzamento della funzione di advocacyIl rafforzamento del potere di advocacy dell’Autorità si inquadra nellanorma sulla liberalizzazione dei mercati di cui all’art. 34 del d.l. n. 201/2011,che costituisce l’epilogo di una serie di tentativi compiuti dal legislatore neglianni più recenti per dare maggiore voce alla concorrenza nel processo dimodernizzazione del sistema regolatorio nazionale. In tale quadro, la citatanorma, dopo aver disposto la soppressione di talune rilevanti e pernicioserestrizioni pubbliche dei mercati, ha dapprima previsto che “L’introduzione diun regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’eserciziodi un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza diun interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile conl’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità”.Successivamente ha sancito in capo all’Autorità l’obbligo di rendere un “parereobbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione delprovvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegnidi legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso eall’esercizio di attività economiche”.21L’introduzione di siffatto parere completa l’intervento del legislatore voltoa liberalizzare le attività economiche e può contribuire efficacemente ad arginareil rischio della reintroduzione di restrizioni normative ingiustificate nel quadronormativo interno. La norma è certamente, dunque, meritevole di apprezzamento:in un quadro generale innovato essa riconosce all’Autorità un ruolo di “filtro”,cruciale per impedire il risorgere di istanze protezionistiche nell’ordinamento.I limiti della nuova previsione riguardano principalmente l’ambitoapplicativo. Poiché il parere preventivo è stato introdotto soltanto per i disegnidi legge governativi e i regolamenti, l’enorme arcipelago delle legislazioni localiè destinato a restare fuori da ogni meccanismo efficace di tempestiva verifica.20V. Segnalazione AS659 “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per la concorrenzae il mercato”, 4 febbraio 2010, in Boll. n. 4/2010.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!