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31 marzo 2012

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conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamenteopposta, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la suapartecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spiritoanticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrentidi partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro. Diversamente, ilfatto stesso di approvare tacitamente una iniziativa illecita, senza distanziarsipubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativirappresenta una modalità di partecipazione all’intesa, idonea a far sorgere laresponsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo, anche qualoral’impresa non abbia dato seguito ai risultati di una riunione avente un oggettoanticoncorrenziale” (sentenze n. 896 del 9 febbraio 2011, n. 2921 del 13maggio 2011, n. 5171 e n. 5172 del 16 settembre 2011, Listino Prezzi dellaPasta; nello stesso senso anche sentenza n. 3013 del 20 maggio 2011,Riciclaggio delle batterie esauste).Tuttavia, nella citata sentenza n. 2921 del 13 maggio 2011, Listino Prezzidella Pasta, il Collegio ha altresì rilevato che la partecipazione passiva adun’unica riunione deve essere valorizzata dall’Autorità al fine di differenziarela posizione della società da quella delle altre imprese partecipanti.Durata delle intese238Nella sentenza n. 896 del 9 febbraio 2011, Listino Prezzi della Pasta, ilConsiglio di Stato ha chiarito che la durata dell’intesa “non deve essere valutatain funzione del periodo durante cui un accordo è in vigore, ma in funzione diquello durante il quale le imprese incolpate hanno adottato un comportamentovietato dall’articolo 81 CE” (Tribunale di primo grado, sent. 12 dicembre2007, T-101/05 e T-11/05- Basf, punto 187)”. Pertanto, la durata “va apprezzataavendo riguardo a tutte le condotte delle imprese che risultino connotate daanticoncorrenzialità”.Intese restrittive e disparità di trattamentoNella sentenza n. 3013 del 20 maggio 2011, Riciclaggio delle batterieesauste, il Consiglio di Stato ha sottolineato che “il vizio di disparità ditrattamento è configurabile solo a fronte di situazioni del tutto identiche”.Intese sui prezziCon riguardo alla gravità delle intese sui prezzi, il Consiglio di Stato haavuto modo di evidenziare “la particolare importanza del prezzo comestrumento di competizione (si tratta della principale arma di concorrenza trale imprese)”. Sono di conseguenza vietate, rileva il Giudice, “non solo le intesetramite le quali le imprese fissano i prezzi a livelli esattamente determinati ostabiliscono esattamente prezzi minimi al di sotto dei quali esse si impegnanoa non vendere, ma, più in generale, tutte le intese che mirino o abbiano adeffetto di limitare la libera determinazione individuale del prezzo e, quindi, lasua naturale flessibilità” (sentenze n. 896 del 9 febbraio 2011, n. 5171 e n.5172 del 16 settembre 2011, Listino Prezzi della Pasta).

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