13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTOconcludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con lasottoscrizione di moduli, modelli o formulari, sentite le associazioni dicategoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commerciointeressate o le loro unioni.Al fine di garantire la massima efficacia dell’attività di controlloamministrativo sulle clausole suddette, lo stesso decreto ha previsto chel’Autorità, con proprio regolamento, disciplini la procedura istruttoria, lemodalità di consultazione con le associazioni di categoria e il sistema camerale,nonché le modalità dell’interpello.La nuova competenza merita positivo apprezzamento in quantofunzionalmente connessa e complementare a quelle già attribuite all’Autoritàin materia di pratiche commerciali scorrette. La novità di maggiore rilievorispetto alla disciplina oggi vigente in tema di clausole vessatorie - fondatasul controllo giudiziale - risiede nell’introduzione di un controllo di tipoamministrativo: scelta che risponde opportunamente alle esigenze di apprestareuna più effettiva tutela ai diritti del consumatore, ma che non appare neppurepriva di profili di problematicità, avuto riguardo alla coesistente parallelacompetenza del giudice ordinario in materia.Peraltro, nel disegno normativo, l’intervento dell’Autorità non èprefigurato soltanto in chiave successiva, secondo una tecnica di interventosostanzialmente giudiziale. La norma ha previsto, infatti, che le impreseinteressate possano interpellare preventivamente l’Istituzione in merito allavessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commercialicon i consumatori, con la conseguenza che un eventuale giudizio di non illiceitàreso a seguito di interpello avrà l’effetto di inibire ogni successiva valutazioneda parte dell’Autorità sul medesimo oggetto. La possibilità per i professionistidi conoscere preventivamente il giudizio dell’Istituzione esalta la funzione diindirizzo e di guida che potrà essere svolta dall’Autorità nella elaborazione dicondizioni generali di contratti o di moduli, modelli e formulari: con sostanzialibenefici sul terreno della prevenzione di condotte pregiudizievoli degli interessidei consumatori e, quindi, di alleggerimento dell’attività istruttoria da svolgersiex post, su iniziativa d’ufficio o denuncia dei soggetti interessati.19L’esercizio di tale facoltà di interpello dovrebbe riguardare, tuttavia,ipotesi di modifica di clausole già oggi utilizzate dai professionisti nei propricontratti ovvero clausole nuove di cui essi intendano avvalersi in futuro,dovendosi ritenere invece esclusa la possibilità di richiedere il giudiziodell’Autorità in modo generalizzato, con riferimento ai contratti attualmentevigenti. In ogni caso, poiché l’emanando regolamento sulle procedureistruttorie dovrà definire, tra l’altro, proprio la disciplina dell’interpello,l’effettiva operatività del nuovo istituto resta subordinata all’emanazione delcitato atto da parte dell’Autorità.L’altra rilevante novità introdotta dal d.l. n. 1/<strong>2012</strong> è costituita dalrafforzamento degli strumenti di tutela a favore delle imprese di minoridimensioni, che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!