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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREEDISON - ATTIVAzIONI NON RICHIESTEIn altro procedimento nello stesso settore (EDISON - ATTIVAzIONI NONRICHIESTE) l’Autorità ha contestato alla società Edison Energia Spa le seguenticondotte: attivazione di servizi in assenza di sottoscrizione o in base a firmefalsificate, attraverso i propri agenti commerciali (canale cd. porta a porta eteleselling outbound); comunicazione di informazioni ingannevoli al fine diottenere la sottoscrizione di contratti, nel corso di visite a domicilio (cd. portaa porta) ovvero mediante contatti telefonici (cd. teleselling outbound), fornendoai potenziali clienti informazioni ingannevoli inerenti l’identità delprofessionista, lo scopo della visita o della telefonata, le obbligazioni derivantidal contratto, nonché in merito ai diritti riconosciuti al consumatore dalla legge,con particolare riferimento al diritto di recesso.L’Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto sussistere duepratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 24, 25, lettera a) e 26,lettera f) del Codice del consumo, irrogando a Edison due sanzioni pari a 180mila euro rispettivamente per la pratica relativa all’attivazione non richiesta difornitura di energia elettrica e per la pratica relativa all’attivazione non richiestadi fornitura di gas naturale.SINERGAS PUBBLICITà COMUNE DI MIRANDOLANel 2011 l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confrontidella Sinergas Spa (SINERGAS - PUBBLICITà COMUNE DI MIRANDOLA) concernenteuna duplice condotta scorretta.I comportamenti valutati hanno riguardato le informazioni ingannevoli -veicolate tramite lettere inviate tra i mesi di giugno ed ottobre 2010 ai residentidel Comune di Mirandola - finalizzate a riacquisire clienti migrati al mercatolibero verso altri operatori (win-back) ai quali veniva proposta la riattivazionedel rapporto di fornitura con la società ingenerando dubbi sulla qualità delservizio offerto dal loro nuovo fornitore.Inoltre, Sinergas, in una fase in cui lo switching non era ancora statocompletato, inviava agli utenti interessati una comunicazione, prospettando ilrischio di sospensioni di forniture di energia elettrica e/o gas per carenze ditipo amministrativo da parte del nuovo fornitore, dipendenti dalla richiesta edall’ottenimento da parte di quest’ultimo dell’accesso alla rete distributiva.Pertanto l’Autorità, sulla base delle indagini svolte, ha ritenuto le pratichecommerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del Codice del consumo,ne ha vietato la diffusione e la continuazione ed ha irrogato due sanzioniamministrative rispettivamente di 10 mila euro e 15 mila euro.289COGESER - PASSAGGIO AUTOMATICO A MERCATO LIBERONel caso COGESER - PASSAGGIO AUTOMATICO A MERCATO LIBERO, l’Autoritàha valutato i comportamenti posti in essere da Cogeser e segnalati da dueassociazioni dei consumatori, Altroconsumo e Adiconsum, consistentinell’aver inviato, nel mese di dicembre 2010, ai propri clienti serviti allecondizioni di tutela del Titolo II TIVG (Testo Integrato Vendita Gas), delle

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