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31 marzo 2012

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L’ambito dei servizi pubblici locali deve considerarsi area privilegiataper l’avvio di processi di liberalizzazione, per le condizioni estremamenteinsoddisfacenti dell’offerta a fronte dell’importanza che esso ricoprenell’economia complessiva 27 .In tal senso, esso costituisce anche terreno di elezione per interventidell’Autorità che, utilizzando tutti gli strumenti posti a sua disposizione dallanuova normativa -segnatamente anche i poteri di cui al neointrodotto art. 21-bis della legge n. 287/90, di impugnativa nei confronti degli atti dellepubbliche amministrazioni - saranno finalizzati a garantire, superandoeventuali ingiustificate resistenze localistiche, l’efficacia dell’intrapresoprocesso di liberalizzazione nazionale.30A seguito di una vasta attività legislativa sviluppatasi nella secondaparte del 2011, dopo il superamento in via referendaria dell’art. 23-bis deld.l. n. 112/2008, il nuovo assetto normativo si fonda su un principioinnovativo di liberalizzazione nella materia della gestione dei servizipubblici locali, richiedendo a ciascun ente locale una cogente analisipreventiva della possibilità di un regime di offerta in concorrenza nelmercato per tali servizi. L’obiettivo è quello di limitare il regime diaffidamento in esclusiva della gestione di detti servizi ai casi in cui unaspecifica analisi di mercato abbia dimostrato che la gestione in regime diesclusiva rappresenti l’unica forma idonea a garantire un serviziorispondente ai bisogni della collettività. In quest’ultimo caso, per gliaffidamenti diretti di gestione di servizi che superino un determinato valoreeconomico - e sia pure con una neo-introdotta possibilità di derogatemporalmente limitata per le società che risultino dall’integrazioneoperativa di precedenti gestioni nell’ambito di un bacino dimensionaleottimale-, la riforma ha poi ribadito la prevalenza del principio generaledell’affidamento con gara (concorrenza per il mercato) 28 .Sulla materia è intervenuto in tal senso da ultimo l’art. 25 del d.l. n. 1/<strong>2012</strong>,con norme che, anche a seguito dell’apporto parlamentare, introducono aspettidi razionalizzazione delle gestioni improntati a criteri di efficienza dimensionale27Negli ultimi cinque anni le principali industrie del settore (idrico, smaltimento rifiuti, trasporto pubblicolocale, gestione della sosta, distribuzione di energia e gas) hanno registrato trend di crescita nei ricavi (+9,5%),nei livelli occupazionali (+5%) e negli andamenti degli investimenti medi annui (+7%). Il settore ha pertantoesercitato un ruolo anticongiunturale, in controtendenza rispetto agli effetti della recessione sulle principaliimprese industriali, a causa delle caratteristiche dei relativi servizi (volti a soddisfare bisogni essenziali deicittadini la cui domanda è rigida al prezzo e al reddito disponibile) e della struttura patrimoniale delle imprese(concentrata più su impieghi produttivi che su investimenti finanziari). L’introduzione di una gestioneconcorrenziale dell’offerta di tali servizi appare quindi di estrema rilevanza, in considerazione non solodell’importanza complessiva del comparto in rapporto alla sua incidenza sul PIL nazionale, ma anche conriguardo alle specifiche caratteristiche della domanda per i numerosi e variegati servizi che lo compongono,che risultano di assoluta essenzialità per la maggioranza dei cittadini.28L’art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14settembre 2011, n. 148, e successivamente, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, ha precisato -ancheaccogliendo numerosi suggerimenti formulati dall’Autorità- l’effettivo ampio ambito di applicazione dellariforma, la cogenza di un obbligo di verifica concorrenziale degli enti locali, alcuni aspetti in materia diampliamento del novero di soggetti suscettibili di partecipare alle gare; ha imposto obblighi informativi daparte dei gestori dei servizi nei confronti degli enti affidatari e ha introdotto un principio di benchmarking perla comparazione dell’efficacia delle diverse gestioni, demandando infine ad un apposito decreto ministerialeil compito di definire gli aspetti applicativi della riforma.

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