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31 marzo 2012

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L’Autorità ha, peraltro, escluso che potesse utilizzarsi un’indicazionenutrizionale sul colesterolo dell’alimento utilizzando le formule “contiene [...]”,“a tasso ridotto di […]” , parimenti prevista nell’Allegato per una serieindeterminata di altre sostanze, in quanto il claim utilizzato non deve risultarefuorviante alla luce dei criteri generali di cui agli artt. 3, lettera a), e 5 dellostesso Regolamento CE. E’ stata irrogata una sanzione di 100 mila euro.Analoghi profili sono stati censurati dall’Autorità con il provvedimentoadottato nel maggio 2011, nei confronti di Galbusera Spa (GALBUSERA 0,001%DI COLESTEROLO). Nei due procedimenti, sono state applicate sanzioni paricomplessivamente a 290 mila euro.Integratori alimentari328Anche nel settore degli integratori alimentati l’azione dell’Autorità si èprincipalmente concentrata sul corretto utilizzo pubblicitario delle affermazioninutrizionali e salutistiche riportate in etichetta o sul relativo materialepubblicitario.Nei procedimenti REVIDOx e FISH FACTOR RIGENERAzIONE CARTILAGINE, èemerso che i claim utilizzati non erano autorizzati in base agli articoli 13 o 14del Regolamento Claim. Inoltre, neppure i pronunciamenti EFSA cheriguardavano il componente che era dichiarato, a diverso titolo, qualificante ilprodotto stesso, attestavano una relazione di causa/effetto tra la loro assunzionee gli effetti vantati. Ciò era valido anche per gli altri componenti dei prodottiin questione che, secondo il professionista, avrebbero contribuito sinergicamentea conferire le proprietà vantate ai due prodotti. Peraltro, i dati scientificipresentati dai professionisti non riguardavano i due prodotti in questione ma isingoli componenti e in molti casi si trattava di sperimentazione in vitro. A taleproposito va sottolineato che, in attesa della definitiva determinazione dellaCommissione europea, il parere dell’EFSA risulta il riferimento scientifico piùautorevole al fine di valutare la correttezza - nel senso dell’adeguatofondamento scientifico - delle indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzabilia scopo pubblicitario dall’industria alimentare.Con il procedimento FISH FACTOR l’Autorità ha valutato la scorrettezza,sub specie di pratica commerciale ingannevole, della diffusione, da parte dellasocietà Avantgarde Spa, di un’ampia campagna pubblicitaria diretta adaccreditare l’integratore alimentare Fish Factor di una specifica efficaciarigenerativa/ricostruttiva delle cartilagini delle articolazioni “danneggiate”.Al professionista è stata inflitta una sanzione di 150 mila euro.Con riguardo al caso REVIDOx è stata, altresì, ritenuta scorrettal’equivalenza effettuata tra l’assunzione di una capsula del prodotto e unabnorme quantitativo di alimenti di uso comune (45 kg di uva rossa o 45 litriovvero 250 bicchieri di vino rosso): tale confronto, infatti, è stato ritenutoidoneo a suggerire, contrariamente al vero, l’inadeguatezza o l’insufficienzadi un’ordinaria abitudine alimentare - che è, invece, ritenuta in ambitoscientifico la principale e necessaria azione per una dieta sana ed equilibrata.Al professionista è stata inflitta una sanzione di 150 mila euro.

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