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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREsu natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamentoAppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza dellagaranzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere uncontratto aggiuntivo sebbene la ‘copertura’ del servizio a pagamento sisovrapponesse in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice delconsumo.Incompletezza o confusione delle informazioni relative alle promozionicommercialiL’Autorità ha accertato in due procedimenti (IkEA ITALIA - DIRITTO DIRIMBORSO e BLOCkBUSTER - ACCESSORI CONSOLE NINTENDO) l’incompletezza econfusorietà delle informazioni relative alle offerte commerciali promosseed ha accertato in un procedimento, BAkkER ITALIA, l’inottemperanza aldivieto di un’analoga pratica già accertata nel 2010, irrogando sanzioni paricomplessivamente a 45 mila euro.In particolare, in una promozione di Blockbuster relativa a un pacchettodi prodotti e accessori a marchio Wii della Nintendo, è stata considerataingannevole la mancata specificazione che un prodotto - quello denominatoBalance Board - non era originale, ma solo compatibile con i prodotti amarchio Nintendo.Prodotti e integratori alimentari325Prodotti alimentariAnche nel corso del 2011, l’Autorità ha seguito con particolare attenzionela corretta informazione dei consumatori nel settore alimentare, in riferimentoalle indicazioni salutistiche e nutrizionali utilizzate nella presentazione diprodotti alimentari di uso comune.La valutazione delle condotte esaminate è stata svolta tenendo conto deiprincipi generali e delle prescrizioni presenti nel Regolamento CE n. 1924/06(cd. Regolamento Claim), nonché alla luce delle pronunce dell’Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare-EFSA, organismo competente a rendere,in seno all’articolata procedura di autorizzazione di cui agli art. 13 e 14 delmedesimo Regolamento, un parere scientifico obbligatorio sui claim salutistici.In presenza di un mirato parere reso dall’EFSA circa la non fondatezzascientifica dell’effetto salutistico accreditato al prodotto in virtù di sostanze onutrienti specifici in esso contenuti, l’Autorità ha valutato come illecitol’utilizzo del claim contestato. Ad analoga conclusione si è pervenuti nel casoin cui il claim venisse predisposto in difformità dalle specifiche condizionid’uso prescritte nel medesimo parere.In particolare, è stato giudicato ingannevole il vanto di efficacia salutisticaascritta a un prodotto quando l’assunzione di una o più porzioni del medesimo

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