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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAeconomico mediante aziende municipalizzate. Infatti, sono da considerarsicomunque applicabili le norme del Trattato Europeo sulle gare per la scelta delmiglior affidatario, nonché i principi di buon andamento ed efficacia dell’azioneamministrativa, cui devono necessariamente attenersi le aziende pubbliche, cheimpongono il ricorso al mercato in presenza di inefficienze e sprechi.Pertanto l’Autorità ha auspicato, a seguito della scadenza del <strong>31</strong> dicembre<strong>2012</strong> del vigente contratto per la gestione del servizio “Amico Bus”, il ricorsoalla gara per il riaffidamento del servizio, senza ricorrere ad ulteriori proroghedell’affidamento del servizio.REGIONE SICILIA - MODALITà DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIzI DITRASPORTO PUBBLICO LOCALENell’ottobre 2011, l’Autorità ha inviato alcune osservazioni, ai sensidell’articolo 21 della legge n. 287/90, ai Presidente della Regione AutonomaSiciliana e Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione AutonomaSiciliana in merito alla modalità prescelta dalla Regione per l’affidamento dellagestione di una serie di servizi di trasporto pubblico locale e ai possibili profilidistorsivi della concorrenza a questa connessi.In primo luogo, l’Autorità ha ribadito come il principio costituzionale diautonomia dei poteri locali, anche nel caso di Regioni o Province a statutospeciale, non possa costituire giustificazione valida all’adozione di sceltenormative e amministrative in contrasto con le norme a garanzie di tutela dellaconcorrenza, da cui risulta disciplinato l’affidamento diretto della gestione diservizi pubblici locali. In tale ambito, pur precisando che la procedura di gararappresenta l’unica modalità con cui procedere all’individuazione del soggettogestore, al fine di operare una scelta efficiente in termini di qualità ed economicitàdei servizi offerti, l’Autorità ha riconosciuto l’esistenza di situazioni localiparticolari in cui il ricorso all’affidamento diretto potrebbe essere giustificato.Alla luce di quanto detto, l’Autorità ha valutato in contrasto con i principidi tutela della concorrenza la previsione espressa all’articolo 27 della leggeregionale 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale veniva disposta, in relazionead un numero non irrilevante di servizi di trasporto pubblico locale extraurbanosull’intero territorio regionale, la trasformazione delle concessioni in atto almomento dell’emanazione della legge in contratti di affidamento provvisoriodella durata di tre anni (nel 2009 prorogati per ulteriori cinque anni) a favoredelle stesse aziende già concessionarie dei servizi, eliminandosi con taleprevisione gli spazi per il confronto concorrenziale tra gli operatori economiciinteressati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale.L’Autorità ha inoltre sottolineato come, a fronte delle disposizioni di cuial comma 32 dell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondocui per gli affidamenti di importo inferiore ai 900.000 euro annui, vale lascadenza originaria dell’affidamento, in ragione delle proroghe di ulteriori 5anni concesse nel 2009 dalla Regione Sicilia alle società affidatarie dei servizidi Tpl in questione, fosse elevato il rischio di una cristallizzazione degli assettidi mercato esistenti almeno fino al 2014.179

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