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31 marzo 2012

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RESTRIzIONI NELL’ASSEGNAzIONE DEI FINANzIAMENTI PER I PROGETTI DI RICERCA DIINTERESSE NAzIONALE (C.D. PRIN)216Nel maggio 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/1990, una segnalazione al Presidente del Senato, al Presidentedella Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca scientifica (MIUR) in merito ad alcunedistorsioni della concorrenza nell’assegnazione annuale dei finanziamenti perprogetti di ricerca di interesse nazionale (c.d. PRIN). In particolare, nell’ultimobando pubblicato dal MIUR per l’assegnazione dei finanziamenti citati (bandoPRIN 2009), la partecipazione alla selezione era stata riservata alle soleuniversità e agli enti pubblici di ricerca afferenti al MinisteroAl riguardo, l’Autorità ha in primo luogo ricordato che la normativavigente, ossia la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ripresanel Bando PRIN 2009, riservava la partecipazione alla gara per l’ottenimentodi suddetti finanziamenti alle università e agli enti pubblici di ricerca afferential MIUR discriminando, di fatto, gli enti privati di ricerca a favore diquelli pubblici. Al contrario, la disciplina comunitaria non operava talediscriminazione, in quanto chiariva che alle università ed enti pubblici diricerca erano assimilabili tutti gli organismi di ricerca senza finalità di lucroa prescindere dallo status giuridico.L’Autorità ha inoltre rilevato che, nell’ambito del 7° ProgrammaQuadro, volto a promuovere, mediante la concessione di finanziamenti, leattività di ricerca ritenute necessarie per raggiungere obiettivi di crescita,competitività e occupazione, la Commissione Europea incoraggiava leimprese, le università, gli istituti di ricerca, attivi sia nel settore pubblico chein quello privato (compresi gli enti no profit) nelle loro attività di ricerca esviluppo tecnologico, e riconosceva espressamente tali soggetti qualibeneficiari dei finanziamenti comunitari.Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità ha ritenuto che la disparità ditrattamento in questione non risultasse giustificata dal perseguimento diinteressi generali di nessun tipo e fosse idonea a falsare la concorrenza nelsettore della fornitura dei servizi di ricerca e sviluppo, a restringere il numerodei soggetti attivi in tale settore e ad ostacolare l’innovazione scientifica etecnologica. Pertanto, l’Autorità ha auspicato che la disciplina in esame venissemodificata nella parte in cui escludeva gli enti privati di ricerca privati daifinanziamenti PRIN concessi dal MIUR consentendo anche a tali soggetti dipartecipare alle gare per l’assegnazione dei suddetti finanziamenti.INTERVENTI A FAVORE DEL CONSORzIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULINel maggio 2011, l’Autorità ha trasmesso al Presidente della Regione FriuliVenezia Giulia una segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90 inmerito alle distorsioni della concorrenza derivanti dalla legge regionale n. 15 del28 <strong>marzo</strong> 1988 “Interventi a favore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti delFriuli”, così come modificata dalla legge regionale n. 9 del 16 giugno 2010recante “Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 <strong>marzo</strong> 1988, n. 15

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