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31 marzo 2012

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competitivi; l’Autorità ha altresì considerato come la quota del 60% cheavrebbe continuato a essere assegnata pro-quota poteva ritenersi proporzionatacon alcuni elementi di fatto che caratterizzavano il mercato, e in particolarecon la circostanza per cui la percentuale di rifiuti cartacei in quel momentogestita dal Comieco era pari a circa 1/3 dei complessivi rifiuti cartacei raccoltiin Italia, potendosi ritenere che i flussi di macero già affidati a dinamiche dimercato, e come tali nella disponibilità delle cartiere associate a Comieco comemateria prima secondaria, rappresentassero una parte significativa epreponderante (circa 2/3) dei rifiuti cartacei complessivamente raccolti.In tale contesto, atteso che a tale quota di mercato si sarebbe aggiuntol’ulteriore 40% che Comieco avrebbe assegnato attraverso aste competitive,l’Autorità ha ritenuto ragionevole che, a seguito dell’entrata a regime degliimpegni, circa l’80% dei rifiuti cartacei complessivamente raccolti in Italia,per un valore di 482 milioni di euro tra il 1999 e il 2009, sarebbe circolatoliberamente, rispondendo alle ordinarie dinamiche concorrenziali. Inconsiderazione di ciò, l’Autorità ha accettato e reso obbligatori gli impegnipresentati da Comieco e ha chiuso l’istruttoria senza accertare l’infrazione.RICICLAGGIO DELLE BATTERIE ESAUSTE - RIDETERMINAzIONE DELLA SANzIONE84Nel novembre 2011, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttoriovolto a rideterminare la sanzione irrogata al Consorzio obbligatorio batterie alpiombo esauste e rifiuti piombosi - COBAT e a sei società attive nel riciclaggiodi batterie al piombo esauste (Ecobat Spa, Ecolead Srl, ESI-Ecological ScrapIndustry Spa, ME.CA. Lead Recycling Spa, Piombifera Bresciana Spa ePiomboleghe Srl) a conclusione di una pregressa procedura istruttoria,conclusasi nell’aprile del 2009 con l’irrogazione, rispettivamente, delleseguenti sanzioni: COBAT, 4.400.000 euro; Ecobat Spa, 4.588.350 euro;Ecolead Srl, 545.000 euro; ESI-Ecological Scrap Industry Spa, 903.500 euro;ME.CA. Lead Recycling Spa, 994.500 euro; Piombifera Bresciana Spa,1.306.500 euro; Piomboleghe Srl, 608.400 euro.Tali sanzioni erano state inflitte in quanto l’Autorità aveva accertato chei) le condotte adottate dal Consorzio COBAT, consistenti in disposizionicontrattuali che avevano disincentivato le attività di raccolta e riciclaggioindipendenti rispetto a quelle amministrate dal Consorzio, nonché ii) lacondotta posta in essere dalle sei società attive nel riciclaggio di batterie alpiombo esauste, consistente nella determinazione congiunta delle rispettivequote di approvvigionamento, nonché nell’adozione di politiche comunifinalizzate a evitare mutamenti delle condizioni commerciali che neavrebbero ridotto le rilevanti entrate economiche, costituivano inteserestrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE(oggi 101 del TFUE).Il procedimento di rideterminazione della sanzione è scaturito dallanecessità di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 20 maggio 2011,n. 3013, nella quale il giudice amministrativo aveva ritenuto che, con riferimentoa COBAT, l’Autorità non avesse tenuto conto del fatturato annuale, ma delle

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