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31 marzo 2012

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138schema di decreto volte a favorire lo sviluppo della concorrenza nella vendita aldettaglio di gas ed elettricità, pur rilevando un’ambiguità della norma nella partein cui questa prevedeva che il cambio di operatore avvenisse entro tre settimanedalla richiesta del cliente, con la conseguente necessità di modificarla nel sensodi prevedere esplicitamente che tale termine dovesse valere per il completamentodi tutte le fasi necessarie per il suddetto cambio dall’accettazione della propostaalla comunicazione al nuovo fornitore della lettura di switching.Con specifico riferimento al settore del gas, l’Autorità ha rilevato che lanorma contenuta all’articolo 27, comma 2, dello schema di decreto, prevedendol’assegnazione prioritaria dello stoccaggio di modulazione ai clienti civili e aquelli non civili con consumi fino a 50.000 metri cubi annui, apparivaimplicitamente modificare il perimetro degli obblighi di servizio pubblico daisoli clienti civili anche ai piccoli clienti industriali, in contrasto con l’obiettivodi mantenimento dello spazio di tutela ai soli clienti effettivamente vulnerabiliche, a parere dell’Autorità, erano i soli clienti civili.L’Autorità ha poi ritenuto, alla luce della maggiore concorrenzialità delmercato all’ingrosso dell’elettricità rispetto a quello del gas naturale, che lepeculiari caratteristiche del regime di tutela esistente nel settore elettricoitaliano potessero essere gradualmente modificate con il progredire dellaliberalizzazione e, quindi, del passaggio dei consumatori domestici al mercatolibero, superando il criterio dell’assegnazione ex-lege a un regime di tutela aprezzi regolati al fine di valorizzare la scelta da parte del cliente finale delproprio fornitore e del prezzo di fornitura.Per quanto attiene alla possibilità per il MSE di intervenire con propriprovvedimenti e atti di indirizzo per adeguare le modalità di erogazione delregime di tutela, in particolare per i clienti industriali, l’Autorità ha ritenuto che,qualora la norma avesse voluto essere utilizzata per estendere ulteriormente ilperimetro del regime di tutela a clienti industriali in quel momento fuori dallostesso, ci si sarebbe trovati di fronte, oltre che alla grave violazione del principiodi fissazione delle tariffe elettriche da parte di un’autorità di regolazioneindipendente, anche a una violazione del principio di non reversibilità della sceltadi liberalizzazione del mercato elettrico compiuta ormai nel 2007.L’Autorità ha auspicato un progressivo superamento del regime di tutelacome allora configurato. Nell’immediato, tuttavia, per garantire lo svolgimentodi una corretta concorrenza nei mercati al dettaglio, ha ritenuto necessarioevitare che le imprese che non avevano separato societariamente le due attivitàdi vendita di energia elettrica potessero godere di ingiustificati vantaggicompetitivi, con particolare riferimento all’accesso a informazioni commercialivantaggiose e al rapporto con il cliente finale.PROVINCIA DI ENNA - SERVIzIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITà AMMINISTRATIVA PER LAREALIzzAzIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICINel giugno 2011, l’Autorità ha espresso alla Provincia di Enna alcuneconsiderazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, in merito allaqualifica da attribuire al servizio di supporto all’attività amministrativa per larealizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito del progetto “Enna Provincia

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