13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREIl procedimento che ha interessato Memorypuntoit (MEMORYPUNTOIT -DIRITTO DI RECESSO) ha riguardato la diffusione di informazioni ingannevoli inmerito al termine e alle condizioni per l’esercizio del diritto di recesso el’imposizione di ostacoli di natura non contrattuale, onerosi o sproporzionati,all’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza. Le indicate pratichesono state ritenute scorrette ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera g), 24e 25, lettera d), del Codice del consumo, e l’Autorità ha comminato duesanzioni rispettivamente di 17 mila euro e di 10 mila euro.Sempre in tema di comportamenti non corretti da parte dei professionistiche devono garantire la possibilità di usufruire delle garanzie previste dallalegge, nel 2011 l’Autorità ha condannato due distinte pratiche commercialiscorrette poste in essere dall’impresa individuale Hi-Tech Store tramite il sitointernet www.hitechstore2006.it (HITECH STORE 2006-MANCATA RIPARAzIONE INGARANzIA). La prima pratica concerneva comportamenti che non consentivanoai consumatori di usufruire della garanzia legale di conformità sui prodottivenduti, la seconda pratica riguardava il mancato riconoscimento del diritto direcesso del consumatore nei contratti di compravendita a distanza. L’Autoritàha ritenuto i comportamenti descritti in violazione degli artt. 20, comma 2 e 21,comma 1, lettera g) del Codice del consumo ed ha irrogato due sanzionipecuniarie pari a 6 mila euro ciascuna.Dello stesso filone istruttorio fa parte il procedimento concluso nei confrontidell’impresa individuale Tecnosound (TECNOSOUND-RIPARAzIONI IN GARANzIA),attiva nel commercio al dettaglio di prodotti di comunicazione elettronica. Ilprocedimento ha riguardato l’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti deiconsumatori in tema di garanzia legale di conformità sui prodotti difettosi,attraverso la diffusione di informazioni non rispondenti al vero, o comunqueinesatte, circa i diritti spettanti agli acquirenti in materia di garanzia legale diconformità, di cui agli artt. 130 e ss. del Codice del consumo. L’Autorità haritenuto la pratica scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), ed ha irrogatouna sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12 mila euro.295Altri prodotti industrialiPRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE E LA SICUREzzA - VANTI INGANNEVOLI SUPROPRIETà BENEFICHENel 2011 l’Autorità ha affrontato il tema della salute in un’otticaparzialmente diversa rispetto all’anno precedente, ovvero sono stati analizzatii messaggi pubblicitari ed i comportamenti degli operatori con un’attenzionealla veridicità delle caratteristiche benefiche associate a determinati prodotti.In quest’ottica l’Autorità ha valutato l’impatto che le omesse informazioni circapossibili controindicazioni all’utilizzo di determinati prodotti possonoprovocare sui fruitori degli stessi affetti da patologie mediche. L’Autorità è,pertanto, intervenuta chiarendo che qualunque controindicazione all’utilizzodi un determinato prodotto che può risultare non sicuro o addirittura pericolosoper la salute dei consumatori deve essere evidenziata con chiarezza neimessaggi pubblicitari con cui i prodotti vengono offerti al pubblico.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!