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31 marzo 2012

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160L’Autorità, pur rilevando come, nel complesso, il processo di liberalizzazionee semplificazione avviato dalla legge n. 248/06 avesse di fatto garantito agli utentiun’effettiva facoltà di scelta e un livello minimo e uniforme di condizioni diaccessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ha osservatoche la sopra citata prescrizione appariva ancora penalizzante sia sotto il profiloconcorrenziale quanto sotto il profilo di tutela diretta dei consumatori.Sotto il primo profilo, l’Autorità ha sottolineato come, pur essendo lo scopodella norma evidentemente quello di salvaguardare i saldi di fine stagione, relativia prodotti aventi le caratteristiche della stagionalità e/o della rispondenza aidettami della moda del momento e finalizzati ad evitare una perdita di valorecommerciale degli stessi, la disposizione appariva tuttavia inidonea a raggiungeredetto scopo, producendo come effetto quello di restrizione della libertà deglioperatori economici di definire la propria strategia commerciale. Per ottemperarealla citata disposizione, infatti, coloro che desiderino attuare sia una venditapromozionale che un saldo si trovano costretti a selezionare i capi destinati allavendita promozionale, tenendoli distinti da quelli (necessariamente diversi, comedisposto dall’articolo 3, comma 1, lettera f) destinati alla vendita in saldo,realizzabile solo nei periodi stabiliti dalla normativa regionale.Dal punto di vista dei consumatori, invece, l’Autorità ha sottolineato comela norma poteva dar luogo a dannosi fenomeni di elusione, e in particolarefavorire strategie di promozione che, nel tentativo di apparire diverse e distinterispetto alle vendite promozionali (per non ricadere nell’ambito del divieto exarticolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 248/06), potevano creareingiustificate disparità di trattamento tra i consumatori stessi. Ciò nel caso in cui,ad esempio, alcuni operatori commerciali, anche d’intesa con associazioni,avessero adottato iniziative volte a consentire la vendita di prodotti a prezziscontati presso i negozi convenzionati con tali associazioni esclusivamente afavore degli iscritti, asseritamene al fine di favorire la clientela “fidelizzata”, piùche di promuovere l’acquisto di determinati prodotti. Più in generale, possonorappresentare una forma di elusione della norma le iniziative di ‘prevendita’ dellamerce in saldo riservata dai negozianti a gruppi prescelti di clienti, iniziative che,con l’intento di eludere il divieto di effettuare vendite promozionali di prodottinei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione, di fattodeterminano conseguenze negative per i consumatori non iscritti alle associazioniconvenzionate o comunque non destinatari delle offerte di “prevendita”.In considerazione di ciò, l’Autorità ha auspicato una modifica in sensopro-concorrenziale della disposizione in esame, sì da eliminare le restrizioniche essa genera a carico degli operatori commerciali e, contestualmente, idescritti fenomeni distorsivi della libertà di scelta dei consumatori.DISPOSIzIONI RELATIVE ALL’ESERCIzIO DELL’ATTIVITà DI COMMERCIO AL DETTAGLIOSU AREE PUBBLICHENell’ottobre 2011, l’Autorità ha inviato alcune osservazioni, ai sensidell’articolo 21 della legge 287/1990, al Presidente del Senato, al Presidentedella Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello

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