13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAoperatività dei principi concorrenziali che informavano l’articolo 23-bis deldecreto legge n. 112/08. Tale lettura, inoltre, avrebbe attribuito alla leggeregionale la capacità di disciplinare le modalità di affidamento della gestionedei servizi pubblici locali a rilevanza economica.Sotto questo profilo, l’Autorità ha osservato che l’interpretazione dellalegge regionale proposta dall’Assessorato contrastava anche con i principicostituzionali di riparto di competenza legislativa, nella misura in cui lacapacità di dettare disposizioni che disciplinano le modalità di gestione el’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è unicamenteattribuibile alla competenza statale.Infine, l’Autorità ha osservato che, oltre a porsi in palese contrasto con iprincipi sopra descritti e con la stessa legge che essa mirava a interpretare, lacircolare poteva essere ritenuta legittimante comportamenti ostruzionistici,anche a opera di imprese, volti a ostacolare il regolare svolgimento delleprocedure ad evidenza pubblica bandite (ovvero in corso di avvio) in adesioneal quadro normativo allora vigente ovvero alle esigenze organizzative egestionali degli enti appaltanti.COMUNE DI GIULIANOVA E DI ROSETO DEGLI ABRUzzI (TE) - SERVIzIO DI IGIENE URBANANel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90ai Comuni di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi in merito ad alcunequestioni relative all’affidamento del servizio di igiene urbana.In primo luogo, l’Autorità ha rilevato che la possibilità di trasferire laproprietà degli impianti a una società a partecipazione interamente pubblica,quale era la società Cirsu Spa, andava valutata alla luce dell’articolo 113,comma 13 del d.lgs. n. 267/2000: questo prevede che “gli enti locali, anche informa associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore,possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazionipatrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile”.L’incedibilità ai privati degli impianti è ribadita anche dal comma 5dell’articolo 23-bis, il quale stabilisce che “ferma restando la proprietàpubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”.Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che la possibilità per i due Comuni di cedere laproprietà degli impianti alla Cirsu era strettamente subordinata alla sussistenzadel divieto, all’interno delle previsioni statutarie di Cirsu, di cedere a privati lequote sociali. Tale condizione è parsa essere soddisfatta, nella misura in cui lostatuto di Cirsu prevedeva, all’articolo 1, comma 2, che “possano essere socidi Cirsu esclusivamente enti pubblici locali”.Con riferimento invece agli altri quesiti posti nella richiesta di parere,l’Autorità ha ritenuto che essi richiedessero una preliminare valutazione delsistema gestionale adottato, e in particolare della natura e della duratadell’affidamento del servizio di igiene urbana alla Cirsu.In proposito, l’Autorità ha ricordato che la disciplina transitoria previstadal comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008 prevedeva, alla151

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!