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31 marzo 2012

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LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTOSi richiedono quindi interventi orientati a consentire e promuovere unapiù accentuata mobilità della domanda attraverso misure che accrescano laqualità, la trasparenza e la fruibilità dell’informazione alla clientela,favoriscano la comparabilità delle offerte, estendano le opportunità e riducanooneri e costi del cambiamento.In questa direzione vanno le disposizioni di cui all’art. 27-quinquies eall’articolo 28 del d.l. n. 1/<strong>2012</strong> 44 . Quest’ultimo, in materia di offerta di prodottiassicurativi connessi all’erogazione di mutui immobiliari e di credito alconsumo, in particolare: i) svincola la sottoscrizione dei finanziamentiall’obbligatoria apertura da parte del cliente di un rapporto di conto correntecon la banca finanziatrice; ii) introduce l’obbligo per gli istituti che erogano ilmutuo o il finanziamento, condizionandolo alla sottoscrizione di una polizzaassicurativa vita, di accettare l’eventuale diversa polizza scelta liberamente sulmercato dal cliente, senza per ciò variare le condizioni offerte per l’erogazionedel mutuo o del finanziamento. A tale riguardo, si auspica l’ampliamento anchealle polizze danni di tale previsione, il che garantirebbe un suo maggioreimpatto pro-concorrenziale.Permane viceversa nel settore la necessità di superare previsioninormative relative ad accordi tra gli operatori del settore e associazioni dioperatori concorrenti per individuare regole generali di riduzione dellecommissioni interbancarie; infatti, la definizione coordinata e quindi omogeneadi queste ultime è suscettibile di impedire un reale confronto concorrenzialenell’offerta dei servizi di pagamento.41In linea più generale, assetti realmente concorrenziali nel settore delcredito richiedono anche scelte, già compiute in altri settori economici, dicarattere strutturale.In tal senso l’Autorità aveva segnalato l’esigenza di intervenire sullastruttura societaria di Poste Italiane Spa procedendo ad una separazione delleattività di Bancoposta come società che avesse quale oggetto sociale losvolgimento dell’attività bancaria a pieno titolo e fosse pienamenteassoggettabile alla normativa settoriale contenuta nel Testo Unico Bancario.Una tale misura avrebbe innegabili effetti di maggiore trasparenza e paritàcompetitiva nei mercati bancari, e consentirebbe l’auspicata effettivainteroperabilità tra rete bancaria e rete di BancoPosta nell’ambito dei sistemidi pagamento.Essa inoltre genererebbe positivi riflessi concorrenziali anche nel settore deiservizi postali, rendendo trasparente l’allocazione dei risorse pubbliche alle attivitàstrettamente connesse allo svolgimento del servizio universale, in una fase diliberalizzazione a seguito del recepimento, in Italia, della terza direttiva postale.44L’art. 27-quinquies, aggiunto in sede di conversione del d.l. 1/<strong>2012</strong>, garantisce una data certa per ilcompletamento delle operazioni di surroga del mutuo, con questo favorendo l’ulteriore sviluppo di questoimportante strumento di concorrenza fra gli istituti di credito.

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