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31 marzo 2012

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TrasportiIl trasporto aereo: principali aree di intervento332Nel settore del trasporto aereo l’Autorità ha svolto un’intensa attivitàistruttoria nel corso del 2011, avente ad oggetto la pratica commercialeconsistente nello scorporo, dal prezzo dei biglietti aerei promossi sulle homepage dei siti dei vettori e/o riportati nel loro sistema di prenotazione on line,di una voce di costo connessa alla scelta del mezzo di pagamento accettato dalprofessionista per regolare la transazione (il cd. credit card surcharge).I procedimenti conclusi hanno coinvolto le principali compagnie aereenazionali ed estere, tradizionali e low cost, attive in Italia (Ryanair;Germanwings; Blu Express; Air Italy.it; Alitalia; Wizzair; Easyjet; LufthansaItalia; Windjet) 3 , applicando sanzioni complessivamente pari ad oltre 1 milionedi euro. Ulteriori procedimenti di accertamento verso altri vettori e diinottemperanza nei riguardi delle suddette compagnie 4 sono ancora in corso e,del pari, sono pendenti i ricorsi amministrativi proposti da alcune dellecompagnie aeree sanzionate.Attraverso questi provvedimenti, l’Autorità ha affermato, con chiarezza,il principio generale per cui la prima indicazione di prezzo dei biglietti aereideve sempre essere comprensiva di tutte le voci di costo prevedibili einevitabili: quindi, lo scorporo di un onere che, come nel caso del cd. creditcard surcharge, è determinato ex ante dal professionista (ed è, quindi, da questiprevedibile) ed è, nei fatti, inevitabile (perché la maggior parte delle transazionion line è regolata con carta di credito/debito) è una pratica idonea a falsare inmisura apprezzabile il comportamento effettivo del consumatore medio inrelazione al costo effettivo del servizio offerto dal professionista.Ai fini della valutazione della pratica in oggetto, l’Autorità ha sottolineatocome il principio di completezza e trasparenza informativa affermato fossestato, peraltro, già disciplinato, a livello nazionale, dalla legge n. 40/07 e, alivello comunitario, dal Regolamento CE n. 1008/08 5 che, in proposito,recepisce gli orientamenti emersi a seguito dello sweep organizzato dallaCommissione Europea nel 2007 nel settore dell’offerta on line di servizi ditrasporto aereo passeggeri 6 .3Si tratta dei procedimenti: (i) RYANAIR; (ii) GERMANWINGS - COMMISSIONI CARTA DI CREDITO; (iii) BLU ExPRESS- COSTI ECCESSIVI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO; (iv) AIR ITALY.IT - COMMISSIONI CARTA DI CREDITO; (v)ALITALIA - COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO; (vi) WIzzAIR - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO; (vii)EASYJET - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO; (viii) LUFTHANSA ITALIA - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO; (ix) WINDJET- DIRITTI AMMINISTRATIVI.4Si tratta dei procedimenti: (i) RYANAIR; (ii) AIR ITALY.IT - COMMISSIONI CARTA DI CREDITO; (iii) WIzzAIR - COM-MISSIONI CARTE DI CREDITO; (iv) EASYJET - COMMISSIONI CARTE DI CREDITO; (v) BLU ExPRESS - COSTI ECCESSIVI PERPAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO; (vi) ALITALIA - COMMISSIONI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO.5Regolamento CE n. 1008/08 “recante norme per la prestazione di servizi aerei nella Comunità europea”, inGUCE L 393 del <strong>31</strong> ottobre 2008: si vedano, in particolare, gli artt. 22 e 23.6L’iniziativa, cui hanno partecipato quindici Autorità nazionali competenti e la Norvegia, ha riguardato i sitiinternet di oltre cento compagnie aeree. I risultati dello sweep 2007 e il relativo comunicato stampa sono consultabilisul sito internet: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm.

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