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31 marzo 2012

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98Nel provvedimento di avvio, l’Autorità aveva rilevato che la condottadi Sisal poteva aver determinato alcune distorsioni della concorrenza nelsettore dei giochi e delle scommesse, e più nello specifico con riferimentoai giochi numerici a totalizzatore nazionale. Dagli elementi agli atti, erainfatti emerso che Sisal aveva impedito l’accesso alla rete telematica inquestione, non dando seguito a un’istanza del segnalante volta a ottenere ilProtocollo di comunicazione necessario per l’avvio dell’attività di raccoltaon line di tale tipologia di giochi. Tale comportamento era stato ritenutosuscettibile di avere l’effetto di impedire al segnalante di collegarsi alla retetelematica di Sisal e conseguentemente, di iniziare a svolgere l’attività diraccolta on line dei giochi di cui Sisal ha la concessione esclusiva.Viceversa, l’Autorità aveva rilevato che Sisal aveva iniziato a operarenell’attività di raccolta on line del SuperEnalotto, pubblicizzando taleattività sul proprio sito dedicato, e tale condotta sembrava aver fortementecondizionato le dinamiche concorrenziali sul mercato a valle della raccoltaon line di giochi e scommesse, sul quale erano presenti altri operatori incompetizione con Sisal, e sul quale Sisal è presente attraverso la controllataMatch Point.Nel dicembre 2009, l’Autorità, considerato che le previsioni cheregolamentano la materia erano suscettibili di limitare l’iniziativa commercialedei punti vendita a distanza diversi dal concessionario Sisal, determinando, intal modo, una discriminazione tra Sisal e gli altri soggetti autorizzati allaraccolta on line dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, aveva ritenutonecessario ampliare l’oggetto dell’istruttoria ad alcune previsioni contenutenel kit di marketing, nelle Specifiche di integrazione del punto vendita adistanza e nel Contratto Sisal/Punto vendita a distanza.Nell’aprile 2010, Sisal, al fine di far venire meno i profili di criticitàconcorrenziale emersi nel corso dell’istruttoria, ha presentato alcuni impegni,successivamente integrati, volti ad agevolare l’accesso al mercato della raccoltaa distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) agli operatoriautorizzati, riducendo le barriere all’ingresso.La versione definitiva degli impegni, comprensiva delle modifiche eintegrazioni apportate a esito del market test, prevedeva:(1) impegno relativo al sito Internet: Sisal si è impegnata a “effettuare uncollegamento tra il sito www.superenalotto.it e il sito www.giochinumerici.info,in modo che qualsiasi giocatore che digiti l’indirizzo www.superenalotto.it,acceda direttamente al sito www.giochinumerici.info”;(2) impegno relativo all’utilizzo del trademark “superenalotto” sul motore diricerca Google: Sisal si è impegnata a “rinunciare nei rapporti con Google econ gli altri motori di ricerca all’uso esclusivo su internet del marchio‘Superenalotto’ in modo da renderne disponibile l’utilizzo sui motori di ricercada parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta on-line dei GNTN”;(3) impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di proporrenuove modalità di gioco: Sisal si è impegnata “esclusivamente a raccogliere,qualora ve ne fossero, eventuali valutazioni tecniche da parte degli operatoriautorizzati (punti di vendita on-line), in merito alle modalità di interazione tra

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