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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAreagire conseguentemente alla condotta, attuale o prevista, dei concorrenti.L’Autorità ha pertanto concluso il procedimento senza accertamentodell’illecito, ritenendo che non sussistessero le condizioni per contestare alleParti un’intesa volta a restringere o alterare il gioco della concorrenza neimercati interessati.GESTIONE DEI RIFIUTI CARTACEI - COMIECONel <strong>marzo</strong> 2011 l’Autorità ha concluso un’istruttoria nei confronti delConsorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica(Comieco), accettando e rendendo obbligatori gli impegni presentati ai sensidell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, senza accertare l’infrazione.Comieco è un consorzio di diritto privato che svolge diverse funzioni, tracui: la razionalizzazione e l’organizzazione, per quanto riguarda i rifiuti cartacei;la ripresa degli imballaggi usati; la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari eterziari su superfici private; il ritiro dei rifiuti di imballaggi e altri materiali a basecellulosica conferiti al servizio pubblico, su indicazione del CONAI, a frontedelle convenzioni stipulate da CONAI con le amministrazioni locali; il riciclaggioe il recupero dei rifiuti da imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia,efficienza ed economicità. Le attività interessate dal procedimento sono statequelle della raccolta e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica.Il procedimento era stato avviato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 101del TFUE alla luce del peculiare sistema di assegnazione dei rifiuti cartaceialle cartiere associate al Consorzio. Comieco, infatti, ripartiva fra le cartiereassociate il materiale cellulosico proveniente dalla raccolta effettuatanell’ambito delle convenzioni locali, sulla base di quote determinate in misuraproporzionale alla quantità di imballaggi e/o materiali di imballaggio immessaal consumo nel territorio nazionale l’anno precedente.Nel provvedimento di avvio, l’Autorità aveva ritenuto che tale meccanismoavrebbe potuto rappresentare un’intesa restrittiva della concorrenza in quanto,attraverso di esso, gli associati Comieco i) stabilivano pro-quota le quantità dirifiuti cartacei (ossia di materia prima) di ciascuna cartiera, cristallizzando lequote di mercato, e ii) fissavano il corrispettivo di mandato uniformemente alivello nazionale.Al fine di superare le criticità emerse, Comieco ha presentato nel corso delprocedimento impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, cheprevedevano la parziale modifica del sistema di assegnazione alle cartiereassociate dei rifiuti cartacei.In base a tali impegni, il 40% dei rifiuti da imballaggio allocati fino a quelmomento dal Consorzio sulla base di un sistema amministrato (nel quale latotalità dei rifiuti raccolti veniva assegnata attraverso quote prestabilite in sedeconsortile) sarebbe stato assegnato alle cartiere attraverso aste competitive, unaspetto questo decisivo, che ha permesso di superare le preoccupazioniconcorrenziali poste alla base del provvedimento di avvio. L’Autorità harilevato, infatti, che per effetto degli impegni presentati un’ampia quota dirifiuti cartacei gestiti da Comieco sarebbe stata assegnata con meccanismi83

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