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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATORECosmeticiNel corso del 2011 l’attività di enforcement nel settore dei cosmetici haspaziato da prodotti anticaduta dei capelli (LABO EUROPA CRESCINA R5 -RIESAME DELIBERA; BIOSCALIN INTENSIV) ai cd. acceleratori di abbronzatura(COLLISTAR ACCELERATORE ABBRONzATURA + 71,5; PLANTER’S SUN INTENSIFICATORIABBRONzATURA; SOLARI BIONIkE DEFENCE SUN; PERFECT TAN INCAROSEINTENSIFICATORE ABBRONzATURA), ai prodotti snellenti (NIVEA CREMA “MYSILHOUETTE!”; BIONIkE DEFENCE BODY) e contro le macchie cutanee (CLINIqUE- EVEN BETTER CLINICAL SIERO ANTIMACCHIE).L’azione istruttoria ha avuto a oggetto l’accertamento della scorrettezzadi messaggi pubblicitari volti ad accreditare specifici vanti prestazionali,quantificati in precise percentuali di efficacia, che troverebbero conferma insperimentazioni scientifiche. Considerata la particolare complessità etecnicismo dei procedimenti e del relativo materiale istruttorio, l’Autorità siè avvalsa dello strumento della perizia (ex art. 13 del regolamento sulleprocedure istruttorie) e, in particolare, della collaborazione dell’IFO/IstitutiFisioterapici Ospitalieri.Dall’insieme dell’attività svolta nel settore, emerge che l’Autorità haconfermato una serie di principi generali ai quali devono conformarsi lecomunicazioni promo-pubblicitarie dirette ad accreditare specifici e quantificativanti prestazionali dei prodotti cosmetici: (i) i test clinici richiamati inpubblicità devono specificare la metodologia, le misurazioni e i parametriutilizzati, in modo che soddisfino le caratteristiche di ripetibilità, riproducibilitàed evidenza; (ii) le indicazioni relative a specifici risultati di efficacia sonoriportate correttamente solo se sono il risultato di sperimentazioni che - sebbenenon debbano soddisfare lo stesso rigore metodologico riservato ai prodottifarmacologici - siano comunque svolte tramite confronto con prodotti similario placebo e confortate da strumenti diagnostici validi. Di conseguenza, devonoconsiderarsi scorrette le indicazioni di valori massimi e/o i valori medi ottenutidalle sperimentazioni effettuate senza metodica di raffronto e senza adeguatacontestualizzazione, in quanto non rappresentativi, isolatamente considerati,degli effetti derivanti dall’uso del prodotto; (iii) la distinzione fra test scientificie test di autovalutazione deve essere riportata in modo chiaro e non equivoco,posto che i test autovalutativi hanno scarso valore scientifico, limitandosi atestimoniare il consenso ottenuto dal prodotto, ma non anche la sua efficaciain termini oggettivi; (iv) gli esiti sperimentali ottenuti in vitro, per quantosoddisfacenti, necessitano sempre di verifica, ricorrendo, ad esempio, a proveex vivo e (v) la natura cosmetica e non curativa del prodotto deve essere indicatain modo chiaro e senza equivoci.Del pari, l’Autorità ha confermato il consolidato orientamento percui l’onere di diligenza per gli operatori di questo settore deve ritenersiparticolarmente stringente, in considerazione della particolare sensibilitàal problema estetico dei consumatori destinatari dei relativi messaggipromozionali.329

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