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31 marzo 2012

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degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di incentivare l’ingresso sulmercato di operatori più efficienti, e sollecitato lo sviluppo dell’attività didistribuzione carburanti in modalità self-service.RAzIONALIzzAzIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUzIONE DEI CARBURANTI166Nell’aprile 2011, l’Autorità ha trasmesso una segnalazione ai sensidell’articolo 21 della legge n. 287/90 al Presidente del Senato, al Presidente dellaCamera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delloSviluppo Economico, in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenzaderivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n.32/98 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a normadell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 <strong>marzo</strong> 1997, n. 59”.In particolare, tale normativa prevede che i contratti stipulati dalle aziendedistributrici di GPL, in caso di locazione o comodato d’uso del serbatoio,debbano avere durata non superiore a due anni e predeterminare le modalità diacquisto del GPL in regime di esclusiva; la normativa risulta altresì rafforzatadalle disposizioni contenute nell’articolo 18 del decreto legislativo 128/06“Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degliimpianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’eserciziodell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a normadell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239” secondo cui èobbligatorio chiedere l’autorizzazione al proprietario del serbatoio, in caso dilocazione o comodato dello stesso, affinché il rifornimento del GPL possaessere effettuato da distributori terzi.L’Autorità ha osservato che, attraverso rinnovi successivi dei contratti, laformula del comodato d’uso conduce, di fatto, a rapporti pluriennali di fornituraesclusiva nei mercati della distribuzione di GPL per uso domestico in piccoliserbatoi, con la conseguenza di un affievolimento del confronto concorrenzialetra le imprese distributrici a fronte di un rafforzamento del potere contrattualedel fornitore “storico” di GPL. Infatti, in assenza di comportamenti attivi daparte dei consumatori volti a trovare condizioni di fornitura migliori e acambiare i fornitori originari, le imprese fornitrici hanno scarsi o nulli incentivia praticare prezzi più concorrenziali.L’Autorità ha auspicato, pertanto, che la normativa venisse modificata alfine di rendere effettivamente contendibili i clienti del GPL in serbatoi e dicreare le condizioni per un confronto concorrenziale più vivace tra le impresedistributrici, in particolare favorendo il passaggio a forme di disponibilità delserbatoio che non implichino la fornitura in esclusiva di GPL.COMUNE DI SOLAROLO (RA) - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITà DI UN IMPIANTOAUTOSTRADALENel maggio 2011, l’Autorità, a seguito della richiesta del relativo parere,ha espresso alla Provincia di Ravenna le proprie considerazioni, ai sensidell’articolo 22 della legge n. 287/90, in relazione all’eventualità che iltrasferimento da Total Italia Spa a TotalErg Spa della titolarità di un impianto

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