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31 marzo 2012

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NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTà D’IMPRESA. (STATUTO DELLE IMPRESE - SETTOREDEI LATERIzI228Nel dicembre 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 21 dellalegge n. 287/1990, una segnalazione al Presidente del Senato, al Presidente dellaCamera, al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sviluppo Economico eInfrastrutture e Trasporti, in merito al contenuto della legge 11 novembre 2011,n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delleimprese”. In particolare, l’articolo 14 dello Statuto delle Imprese prevede che siacostituito dalle imprese attive nel settore dei laterizi un consorzio obbligatorio -denominato “consorzio obbligatorio per l’efficientamento dei processi produttivinel settore dei laterizi” - COSL, avente ad oggetto l’efficientamento dei processiproduttivi, la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performanceambientali, la valorizzazione della qualità e l’innovazione dei prodotti. Taleconsorzio, senza fini di lucro e con personalità giuridica di diritto privato, vienecostituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati al fine diincentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti,sia in termini di elevati costi energetici sia in termini di impatto ambientale.Tale consorzio può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali ocomunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi residal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su deliberadell’assemblea.Al riguardo, l’Autorità ha richiamato l’assoluta e generale opportunitàche il sistema dei consorzi a fini ambientali risultasse improntato alla tuteladella concorrenza, attraverso la previsione di una pluralità di soggetti legittimatiad operare nelle attività alle quali sono destinati, anche in competizione traloro, al fine di ottenere maggiori efficienze di servizio, con benefici anche sottoil profilo ambientale.Nel caso specifico di COSL, l’Autorità ha rimarcato come, in contrasto contali principi concorrenziali, l’art. 14 dello Statuto delle Imprese prevedesse inveceun unico soggetto (il COSL) per l’efficientamento dei processi produttivi al finedi ridurre l’impatto ambientale derivante dalla produzione dei laterizi.L’Autorità ha pertanto evidenziato che riconoscendo al solo COSL lalegittimità ad operare quale consorzio obbligatorio per lo svolgimento dellesuddette attività, si veniva a costituire un regime monopolistico in grado diprecludere ogni sviluppo concorrenziale del settore di riferimento. Peraltro,beneficiando di finanziamenti nazionali o comunitari nell’offerta di servizi econsulenze a favore di terzi, il COSL avrebbe goduto di vantaggi competitivicon gli eventuali altri soggetti operanti nel mercato in esame, che di tali fontidi entrata non possono usufruire.Da ultimo, l’Autorità ha riscontrato le criticità concorrenziali correlateal fatto che COSL, nella misura in cui aveva natura di consorzio obbligatorioper le imprese attive nel settore dei laterizi, poteva costituire un veicolo discambio di informazioni sensibili tra i diversi operatori di mercato. Inconsiderazione di ciò, l’Autorità ha formulato l’auspicio che l’art. 14 delloStatuto delle Imprese potesse essere modificato in modo da tener conto ditali principi concorrenziali.

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