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31 marzo 2012

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172legge n. 287/90 e del decreto legislativo n. 206/2005 recante “Codice delConsumo”, in merito allo schema di decreto legislativo relativo alla “disciplinasanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (ce) n.1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.Il suddetto schema, nell’approntare un sistema di enforcement delladisciplina comunitaria, predisponeva un apparato sanzionatorio che definisce lefattispecie sanzionabili, l’entità delle ammende e le procedure di applicazione, eindividua l’Organismo di controllo responsabile dell’applicazione nazionale delRegolamento in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Con riguardo all’efficienza e all’efficacia delle suddette norme, l’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato ha sottolineato la propria natura diorgano naturalmente deputato - per struttura e attribuzioni già da tempo possedute,nonché per l’expertise già maturata - a garantire l’applicazione nazionale delRegolamento, le cui fattispecie non sono altro che declinazioni settoriali dipratiche commerciali scorrette di cui alla Direttiva 2005/29/CE, recepita con ildecreto legislativo n. 146/2007 e confluita nel “Codice del Consumo”, cheattribuisce all’Autorità medesima i relativi poteri di accertamento e sanzione.In tal senso, l’Autorità ha richiamato la perfetta rispondenza dell’Istituzioneai requisiti di indipendenza richiesti dal diritto comunitario sul piano giuridico,organizzativo, decisionale e finanziario, rispetto ai gestori dell’infrastruttura eagli organismi preposti alla determinazione dei diritti di accesso; ricordando,altresì, di aver già precedentemente espresso una propria valutazione critica sullemodalità di riassetto societario di Ferrovie dello Stato Spa proprio in relazioneal fatto che il soggetto regolatore, individuato nel Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, non rispondesse ai suddetti requisiti.Inoltre, l’Autorità ha osservato come l’impianto procedimentale esanzionatorio da essa utilizzato al fine dell’accertamento e del contrasto dellepratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo risultassepienamente in grado di dare attuazione delle specifiche disposizioni di cui alRegolamento comunitario.Ne deriva che l’affidamento della competenza all’Autorità avrebbeconfermato di una serie di principi che hanno già pienamente informato gliinterventi effettuati dall’Istituzione; diversamente, nell’ambito della tutela delconsumatore nel settore del trasporto ferroviario, ci sarebbe il rischio disovrapposizioni con gli interventi riservati alla competenza dell’Autorità e,quindi, il rischio di ingenerare incertezze in capo sia ai cittadini che alle imprese.L’Autorità, in conclusione, ha auspicato che lo schema di decreto in esameindividuasse l’organismo di controllo in capo all’Autorità medesima e, insubordine, che venisse comunque fatta salva la competenza dell’Autorità in temadi applicazione della disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette.DISPOSIzIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTONel novembre 2011, l’Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo,ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, le possibili distorsioni

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