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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREgenere (c.d. “SMS Premium”). L’Autorità ha accertato, in particolare, che iclienti di H3G, con una semplice digitazione delle icone tematiche presentinella sezione “App&Store” della home page del portale mobile delprofessionista, ovvero mediante l’attivazione di appositi link inviati via smsda H3G, potevano scaricare direttamente i relativi contenuti vedendodecurtato automaticamente il proprio credito (nel caso di clienti nonabbonati) senza aver ricevuto alcuna preventiva avvertenza sul carattereoneroso del servizio. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto scorretta, ai sensi degliarticoli 20, comma 2 e 22 del Codice del consumo, la pratica commercialedescritta comminando al professionista una sanzione amministrativapecuniaria pari a 50 mila euro.GARANzIE DI PRODOTTI ASSOCIATI ALLA FORNITURA DI SERVIzI TELEFONICINel febbraio 2011, sono stati avviati procedimenti volti a verificare seoperatori attivi nel settore della telefonia avessero posto in essere condotte inviolazione della normativa in tema di pratiche commerciali scorrette, nell’ambitodell’attività di vendita di apparecchiature associate a servizi di telefonia, conriferimento alla disciplina in tema di garanzia legale dei prodotti (WIND -GARANzIA PRODOTTI; VODAFONE - GARANzIA PRODOTTI; TELECOM ITALIA - GARANzIAPRODOTTI; H3G-ONE ITALIA - GARANzIA PRODOTTI).Sulla base delle segnalazioni ricevute e delle rilevazioni svolte sui sitiinternet degli operatori interessati, emergevano condotte consistenti nelrifiuto a riconoscere ai clienti, decorsi sette giorni dall’acquisto, i dirittiderivanti dalla garanzia legale di conformità sui beni acquistati presso i puntivendita. In caso di malfunzionamento, i clienti venivano invitati a rivolgersidirettamente ai Centri di Assistenza Tecnica dei Produttori (CAT); veniva,inoltre, rappresentato un periodo di validità della garanzia inferiore a quelloprevisto (24 mesi) dalla vigente normativa in materia.In tutti i procedimenti le Parti hanno presentato impegni ai sensidell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, che l’Autorità ha accettato,rendendoli obbligatori, ritenendo di poter chiudere le diverse istruttorie senzaaccertare l’infrazione.In particolare, gli impegni proposti dai diversi professionisti coinvoltisono stati considerati idonei a sanare i possibili profili di illegittimità dellapratica commerciale, con riguardo all’informativa in materia di garanzialegale di conformità, da diffondere presso i propri punti vendita, all’internodelle confezioni dei telefoni e chiavette, nel sito internet e presso i proprifranchisee. In tal modo viene garantita ai consumatori un’adeguataconoscenza del regime di garanzia legale di conformità nonché delleprocedure da seguire e dei tempi di sostituzione o di riparazione dei prodottidifettosi con un più efficace esercizio dei diritti loro spettanti in relazione aibeni di consumo acquistati.A tale proposito, l’Autorità ha rilevato in primo luogo che, per l’interoperiodo di ventisei mesi (corrispondenti ai ventiquattro mesi di garanzia più dueulteriori mensilità, stante l’obbligo di segnalare al rivenditore qualsiasi difettodi conformità entro i due mesi dalla scoperta), il consumatore potrà far valere309

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