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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATOREdi indicare le eventuali controindicazioni derivanti dall’utilizzo delle pedanevibranti da parte di persone affette da patologie incompatibili con l’uso di taliattrezzature, delle quali venivano invece ampiamente descritti gli effetti benefici(“il principio alla base della pedana Vibrante è quello della locomozione, esempiodi come esercizi di breve periodo ma molto intensi producono effetti positivi sullastruttura osseo-muscolare ed articolare. La pedana vibrante, grazie alle suevibrazioni, aiuta anche a diminuire il colesterolo e la formazione di sedimenti. Gliesercizi vi aiutano anche a tonificare i muscoli e a perdere peso”). Inoltre,nell’ambito del procedimento sono state valutate le informazioni fornite dalprofessionista in tema di garanzia legale di conformità sui prodotti difettosi.L’Autorità, pertanto, ha ritenuto la pratica commerciale scorretta ai sensidegli artt. 20 e 21, comma 3 del Codice del consumo, ed ha irrogato una sanzionedi 55 mila euro, oltre a 10 mila euro per la violazione degli artt. 20 e 21, comma1, lett. g) del Codice del consumo per quanto attiene alle informazioniingannevoli fornite ai consumatori in merito al contenuto e alle modalità diesercizio dei diritti ad essi riconosciuti in tema di garanzia legale di conformità.VENDITA ASPIRAPOLVERE kIRBYL’Autorità è intervenuta nel corso del 2011 sulla scorrettezza delle venditeporta a porta di un aspirapolvere di marca kirby, da parte delle societàk-Tech, Eos e Italpride (MODALITà DI VENDITA ASPIRAPOLVERE kIRBY). Nelle proprieconclusioni l’Autorità ha ritenuto che gli elementi a carico delle società k-Teched Eos non fossero sufficienti a far ritenere che gli stessi avessero operato conmodalità non corrette, mentre ha stigmatizzato il comportamento della societàItalpride consistente nel veicolare informazioni non corrette tramite i proprivenditori. I venditori dovevano, nell’offrire il prodotto al pubblico, enfatizzarele prestazioni dell’aspirapolvere, utilizzando espressioni tali da ingenerarel’impressione che l’acquisto del prodotto avrebbe avuto una serie di conseguenzebenefiche sulla salute degli acquirenti e avrebbe inoltre contribuito aimplementare un programma di raccolta fondi a scopo di beneficenza.Per tali motivi, la pratica commerciale posta in essere dalla Italpride èstata ritenuta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Codice delconsumo ed è stata irrogata una sanzione di 5 mila euro.297APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DELL’ACqUA POTABILEL’Autorità ha condotto diverse istruttorie riguardanti le apparecchiatureper il trattamento domestico dell’acqua potabile.In tale filone si colloca il procedimento istruttorio nei confronti dellasocietà Ecogenia (ACqUALIFE DEPURATORE A OSMOSI INVERSA), che ha diffusoattraverso internet e nell’ambito di eventi promozionali presso centricommerciali, un video pubblicitario nel quale erano riportate informazioniallarmistiche e errate sulle caratteristiche e la qualità dell’acqua distribuitadagli acquedotti e di quella commercializzata in bottiglia, al fine di promuoverel’acquisto delle proprie apparecchiature per il trattamento domestico delleacque potabili della linea Acqualife. I messaggi publicitari sono stati valutati

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