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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAServizi Informatici Pubblici Spa (Consip). La procedura riguardava un appaltopubblico, diviso in nove lotti, per l’acquisto di arredi per ufficio per le esigenzedella Pa. In particolare, con riferimento a ciascun singolo lotto, l’appalto aveva aoggetto la stipula di una convenzione per la fornitura di tali arredi e dei serviziconnessi e opzionali.L’Autorità ha ritenuto che in generale tale bozza fosse sostanzialmenteconforme agli orientamenti già espressi in materia di bandi di gara predispostida Consip.Tuttavia, con riferimento al criterio di aggiudicazione secondo l’offertaeconomicamente più vantaggiosa, l’Autorità, pur giudicandolo tendenzialmentecongruo nel caso di specie, ha ritenuto che sarebbe stato opportuno fornirequalificata motivazione, nei documenti di gara, del criterio di aggiudicazioneprescelto, in funzione della natura e delle caratteristiche qualitative dell’oggettodella fornitura.Inoltre, l’Autorità ha rilevato che le disposizioni della bozza in materia disubappalto non apparivano conformi alle disposizioni del decreto legislativo n.163/06 (come novellato dalla legge n. 166/09), laddove le prime stabilivano cheil divieto di subappalto nei confronti di imprese singolarmente in grado disoddisfare i requisiti di partecipazione non operava tra imprese controllate ocollegate ai sensi del Codice civile e - comunque - tra imprese rappresentanti,ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro direzionale.Energia elettrica e gas naturale1<strong>31</strong>Energia elettricaBANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USOSANITARIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAzIONINel gennaio 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha espresso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a ConsipSpa, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, le proprie considerazionisulla schema del bando di gara per l’affidamento di un multiserviziotecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili a uso sanitariodelle Pubbliche Amministrazioni.Sulla base della documentazione concernente la gara che il Ministerointendeva bandire tramite Consip Spa, l’Autorità ha riscontrato che il contenutodel Bando e il relativo Disciplinare risultavano sostanzialmente in linea con gliorientamenti espressi nei precedenti pareri e nelle proprie segnalazioni. Tuttavia,l’Autorità ha osservato che le previsioni relative all’affidamento del subappaltocontenute nel disciplinare di gara non apparivano conformi alle previsioni dicui all’articolo 38 del d. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture”, come novellato dall’articolo 3, comma 1, dellalegge n. 166/2009, laddove espressamente stabilivano che il divieto di subappaltonon avrebbe operato “tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo

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