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31 marzo 2012

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76Tenuto conto delle informazioni e dei documenti acquisiti nel corsodell’istruttoria, l’Autorità ha accertato che l’intesa aveva avuto ad oggetto lafissazione delle condizioni economiche per lo svolgimento dell’attività diverifica del rendimento di combustione e di manutenzione degli impiantitermici con potenza inferiore ai 35 kw, attività interessate dall’applicazione diun Contratto tipo allegato al Protocollo d’intesa. L’effetto evidente di talepratica è stato quello di limitare l’autonomo agire degli operatori all’interno delmercato rilevante, sostituendo a questo l’adozione di una strategia uniformedal lato dell’offerta, ostacolando così il libero funzionamento del meccanismodi concorrenza nel mercato sopra menzionato.L’Autorità ha, inoltre, ritenuto che la circostanza secondo cui il Protocollod’intesa fosse stato sollecitato dal Comune di Potenza (pur non essendoneobbligatoria l’adesione) non appariva idonea a incidere sull’imputabilità delcomportamento alle associazioni, dal momento che queste potevano sceglierein piena libertà se aderire o meno al Protocollo d’intesa proposto dall’entelocale. Né l’Autorità ha ritenuto che potesse costituire giustificazione valida latesi sostenuta dalle diverse Associazioni secondo cui l’accordo siglato sarebbeservito a contrastare una situazione di mercato nella quale operatori nonprofessionisti applicavano prezzi eccessivi come corrispettivo della propriaattività. Al riguardo, l’Autorità ha precisato che non esiste nessuna correlazionetra uniformità dei prezzi e qualità della prestazione offerta e che la primasarebbe, invece, idonea a produrre effetti iniqui sul mercato e fuorvianti per lescelte dei consumatori.In considerazione di ciò, l’Autorità ha ritenuto che l’intesa in esameintegrasse una violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90. Nel valutarel’ammontare della sanzione da irrogare alle parti, l’Autorità ha tenuto presenteuna serie di circostanze, tra le quali: l’attenuazione della gravità dovuta al fattoche l’accordo era stato sollecitato, promosso e avallato da un’autorità pubblica,ovvero il Comune di Potenza; il fatto che le Parti avessero adottatocomportamenti concreti al fine di ripristinare una situazione concorrenziale sulmercato rilevante, sospendendo l’accordo dopo l’avvio del procedimentoistruttorio e comunicando poi l’intenzione di non rinnovare, in via definitiva,l’accordo stesso; la circostanza, infine, che tutte le associazioni avesseroriportato perdite nei bilanci degli ultimi anni.L’Autorità ha quindi comminato a ciascuna delle Associazioni interessate- fatta salva la posizione di UIL Basilicata, in ragione del fatto che a taleorganizzazione sindacale non aderivano imprese né artigiani - una sanzionepecuniaria simbolica pari a 500 euro.GARA D’APPALTO PER LA SANITà PER LE APPARECCHIATURE PER LA RISONANzA MAGNETICANell’agosto 2011, l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio aisensi dell’articolo 101 del TFUE, accertando che le società Toshiba MedicalSystems Srl, Philips Spa, Siemens Healthcare Diagnostics Srl e AllianceMedical Srl avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza,avente ad oggetto la determinazione congiunta delle modalità di partecipazione

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