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31 marzo 2012

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78Alliance Medical, e le restanti quattro sarebbero state formalmente offerte daquest’ultima, che ne avrebbe acquistate, in sub-fornitura, due da Philips e due daToshiba. L’accordo, inoltre: prevedeva un criterio di abbinamento delleapparecchiature alle strutture sanitarie ispirato alla preferenza espressa dallastessa ASL, ovvero al rapporto di “fornitura storico” esistente con un determinatoproduttore; individuava la società che avrebbe partecipato in associazionetemporanea con Alliance Medical e Siemens a cui sarebbero stati affidati i lavorie le opere relative all’installazione di tutte le apparecchiature; infine, stabiliva lemodalità operative di attuazione dell’accordo, affidando compiti a ciascuna dellesocietà partecipanti all’incontro.L’Autorità ha ritenuto che lo scambio di informazioni strategiche el’accordo concluso dai rappresentanti delle società nel corso della riunioneavessero influito significativamente sull’autonomia decisionale delle societàcoinvolte nel processo di determinazione delle eventuali modalità dipartecipazione alla gara. Philips e Toshiba, infatti, sicure di poter contribuirepro-quota alla fornitura nelle modalità concordate, avrebbero accantonato lapossibilità di partecipare direttamente alla gara, evitando il confrontocompetitivo, mentre l’alleanza tra Alliance e Siemens, del pari, traeva originedalla conoscenza delle strategie dei concorrenti e dall’assoluta certezza inordine all’inerzia di Philips e Toshiba in relazione alla gara. L’Autorità haquindi ritenuto che l’intesa avesse alterato le normali dinamiche competitive,determinando condizioni di concorrenza in sede di gara diverse da quelle chesi sarebbero determinate in sua assenza.L’Autorità ha considerato altresì che l’intesa in esame: presentava ilcarattere della consistenza, coinvolgendo imprese che cumulativamentedetenevano, a livello nazionale, una quota aggregata pari a circa il 60% dellevendite; era risultata inoltre idonea a condizionare gli esiti della gara, dirilevanza comunitaria, bandita da SORESA e le condizioni finali di fornituraofferte alla stessa stazione appaltante; era suscettibile di pregiudicare i vantaggidi efficienza ricollegabili al processo di razionalizzazione e centralizzazionedegli acquisti pubblici su tutto il territorio nazionale in corso da alcuni anni, dicui Soresa era espressione.L’Autorità, dopo aver rigettato gli impegni presentati dalle società AM,Siemens e Toshiba in quanto manifestamente inidonei a far venire meno iprofili anti-concorrenziali oggetto dell’istruttoria, ha ritenuto che le condottecontestate rappresentassero una grave restrizione della concorrenza, in quantointegranti un’intesa volta alla limitazione del confronto concorrenziale nelsettore della fornitura di apparecchiature per la risonanza magnetica.Tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, per la quale èstato considerato un arco temporale ricompreso tra il 6 luglio 2009 e il 16ottobre 2009 (giorno in cui scadeva il termine per la presentazione delleofferte), l’Autorità ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie ad AllianceMedical per un importo pari a circa 340mila euro, a Siemens per un importopari a circa1 milione e 100mila euro, a Philips per un importo pari a circa 4milioni di euro e a Toshiba Medical System per un importo pari a circa141mila euro.

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