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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZASu tali basi, si sono quindi considerate nei costi incrementali di lungoperiodo per la produzione del servizio Posta Time le seguenti voci: i) i costi peri palmari necessari all’erogazione del servizio di recapito a data e ora certa; ii) icosti del personale che è la voce più significativa di costo in tutte le fasi operativedel servizio; iii) altri costi operativi complessivamente considerati.L’analisi svolta nel corso del procedimento secondo la metodologiaappena indicata ha portato quindi a stimare un costo incrementale di lungoperiodo per la produzione del servizio PostaTime di valore superiore ai prezzipraticati da PI per tale servizio.La condotta di PI in ordine all’offerta PostaTime, sia in ragione dellemodalità con le quali è stata selettivamente rivolta ai soli clienti a rischioconcorrenza, sia in ragione della predatorietà dei prezzi praticati, è stata valutatacostituire un abuso della posizione dominante di tale società nei mercati postalitradizionali, escludente dei concorrenti e di ostacolo allo sviluppo del mercatodel servizio a valore aggiunto di recapito a data e ora certa.Alla luce delle evidenze documentali e delle analisi dei costi svolte, anchela partecipazione di PI alle gare del Comune di Milano e della gara di Equitaliaè stata valutata integrare un abuso di posizione dominante da parte di taleoperatore, escludente dei concorrenti dai mercati coincidenti con tali gare.In particolare, l’abusività delle condotte sanzionate deriva dalla predatorietàdelle offerte commerciali analizzate, grazie a un utilizzo abusivo della rete postaleuniversale, senza imputazione dei costi connessi a quest’ultima (quali, adesempio, quelli relativi al personale), nei termini sopra descritti.In conclusione, l’insieme delle condotte di PI analizzate nel corso delprocedimento è stato considerato integrare una violazione dell’articolo 102TFUE volta a escludere i concorrenti e a ostacolare lo sviluppo dei mercatiliberalizzati a valore aggiunto di recapito a data e ora certa e di quelli dellegare relative al servizio di notifica attraverso messo.L’attività istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l’unica ecomplessa infrazione sopra richiamata era iniziata nel 2007 ed era ancora incorso al momento di chiusura del procedimento.In ragione della gravità e della durata della infrazione accertata, l’Autoritàha comminato a PI una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari acirca 39 milioni di euro.91COMUNI VARI - ESPLETAMENTO GARE AFFIDAMENTO SERVIzIO DISTRIBUzIONE GASNel dicembre 2011, l’Autorità ha deliberato la chiusura di unprocedimento istruttorio, avviato nell’ottobre 2010 a seguito di duesegnalazioni inviate dai Comuni di Roma e di Todi che denunciavanoopposizioni da parte del concessionario uscente del servizio di distribuzione delgas naturale, la società Italgas, a fornire le informazioni necessarie allapredisposizione dei bandi di gara per il riaffidamento del servizio nei dueComuni accertando un abuso di posizione dominante di natura escludente inviolazione dell’articolo 102 del TFUE da parte della suddetta società.In particolare, sono stati valutati sotto il profilo antitrust i comportamentidilatori e, limitatamente alla segnalazione del Comune di Todi, l’opposizione

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