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31 marzo 2012

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di Angiografi fissi e Archi a C mobili, servizi connessi, dispositivi e serviziopzionali per le Pubbliche Amministrazioni, predisposti dalla ConcessionariaServizi Informatici Pubblici - CONSIP Spa.L’Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze fosserosostanzialmente conformi agli orientamenti espressi all’Autorità in materia dibandi di gara predisposti da CONSIP. L’Autorità ha peraltro osservato che leprevisioni relative all’affidamento del subappalto contenute nel disciplinare digara potevano non risultare conformi alle previsioni di cui all’articolo 38 deldecreto legislativo n. 163/2006, come novellato dall’articolo 3, comma 1, dellalegge n. 166/2009, laddove espressamente stabilivano che il divieto disubappalto nei confronti di imprese singolarmente in grado di soddisfare irequisiti di partecipazione non opera “tra imprese controllate o collegate aisensi dell’articolo 2359 c.c. e comunque tra imprese che rappresentano, ai finidella partecipazione alla gara, un unico centro decisionale”.In ogni caso, l’Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ovenel corso del suo svolgimento fossero emersi elementi suscettibili diconfigurare illeciti anticoncorrenziali.210NORME IN MATERIA DI AUTORIzzAzIONE ALLA REALIzzAzIONE DI STRUTTURE EALL’ESERCIzIO DI ATTIVITà SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, DI ACCREDITAMENTO ERIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLALEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.Nel luglio 2011, l’Autorità ha inviato alcune osservazioni, ai sensidell’articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente del Senato, al Presidente dellaCamera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della RegioneLazio e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle distorsionidella concorrenza prodotte dalle disposizioni di cui alla legge della Regione Lazion. 4/2003 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture eall’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionalee di accordi contrattuali” e al decreto legislativo n. 502/1992 “Riordino delladisciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre1992, n. 421”. L’Autorità ha ricordato di essere già intervenuta in passato con unaspecifica segnalazione 39 in relazione allo schema di decreto legislativo in materiadi riforma del Servizio Sanitario Nazionale approvato dal Consiglio dei Ministriil 14 aprile 1999. In quell’occasione, l’Autorità si era soffermata sulla previsioneche sottoponeva le strutture sanitarie e socio sanitarie private ad un regime diautorizzazione alla realizzazione e all’esercizio (divenuto articolo 8-ter deldecreto) da parte del Comune, subordinatamente alla verifica di compatibilitàdel progetto da parte della Regione, da effettuarsi, quest’ultima, in rapporto alfabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presentiin ambito regionale.39AS175 “Norme per la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale”, 19 maggio 1999, in Boll. n-. 18/99.

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