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31 marzo 2012

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Nel settore del trasporto aereo la trasparenza tariffaria - e in particolare lapratica di scorporare dal prezzo di biglietti aerei ordinari o in promozione ilcosto collegato al mezzo di pagamento accettato dal professionista per regolarela transazione (il “credit card surcharge”) - è stata oggetto di numerosiinterventi istruttori operati nei confronti delle principali compagnie aereenazionali ed estere, tradizionali e low cost, operanti in Italia (Ryanair,Germanwings, Blu Express, Air Italy, Alitalia, Wizzair, Easyjet, LufthansaItalia, Windjet).I procedimenti hanno riguardato la diffusa prassi di strutturare l’offerta online di servizi di trasporto aereo passeggeri senza includere nel prezzo deibiglietti aerei alcuni costi prevedibili e inevitabili, come il credit cardsurcharge, diversamente da quanto invece previsto dalla normativa nazionale(legge n. 40/07) e comunitaria (Regolamento CE n. 1008/08). La particolaregravità della pratica è stata valutata anche considerando la molteplicità deiprofili di scorrettezza individuati: dalla denominazione adottata, consideratoche i costi sopportati dai vettori nei confronti dei circuiti che emettono le cartedi credito sono notevolmente inferiori a quelli addebitati ai consumatori, allacontrarietà al principio della neutralità dei mezzi di pagamento che vietal’applicazione di spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.62Il principio generale ricavabile dalle decisioni dell’Autorità è che fin dalprimo contatto il prezzo dei biglietti aerei proposto ai consumatori deveincludere tutti i costi prevedibili e inevitabili, in relazione sia al mezzo dipagamento (comunque denominato: supplemento carta di credito, dirittoamministrativo, servizio di vendita, ecc.), sia ad altri servizi non evitabili dalcliente (quali il cd. web check in). Nell’ambito di alcuni dei procedimenti citatiè stata anche accertata la scorrettezza di altre pratiche, quali la pubblicazionein lingua straniera delle condizioni generali di contratto all’interno di un sitoin italiano, l’utilizzo di call center a pagamento per la fornitura di servizi diassistenza post vendita, gli eccessivi oneri previsti per il rimborso delle tassein caso di mancata fruizione del volo, l’indisponibilità nei fatti di tariffe aereeparticolarmente scontate pubblicizzate nei siti, la richiesta di oneri maggioririspetto a quelli indicati per cambiare i biglietti o per la riemissione della cartadi imbarco.Deciso e crescente è l’impegno dell’Autorità a garantire la concretaattuazione delle decisioni adottate e quindi l’effetto utile della disciplina sullepratiche commerciali scorrette, attraverso la sistematica verifica delleottemperanze alle diffide e la scelta di utilizzare, per la prima volta dall’entratain vigore del d.lgs. n. 146/2007, l’istituto della pubblicazione degli impegni acura e spese dei professionisti. Nella stessa direzione sono orientati iprovvedimenti inibitori accompagnati dall’obbligo di pubblicazione, a cura espese del professionista, di una dichiarazione rettificativa o dell’estratto delladecisione: obblighi funzionali a limitare il rischio che gli effetti della condottaillecita possano sopravvivere alla sua cessazione e che possono agevolare, inalcuni casi, un serrato controllo in ordine all’effettiva e corretta osservanza deiprovvedimenti dell’Autorità.

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