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31 marzo 2012

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146idrici non sembrava tuttavia permettere il conseguimento di tali benefici.L’Autorità aveva osservato che il modello lombardo sembrava preludere alladuplicazione delle posizioni di monopolio, nella gestione della rete enell’erogazione del servizio, venendo meno in tal modo ogni possibilità dibeneficio per il consumatore degli eventuali guadagni di efficienza riconducibilia una gestione verticalmente integrata secondo il modello previsto dal decretolegislativo n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).L’Autorità ha ricordato peraltro che proprio su tale punto la richiamatalegge regionale era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 142/2010per contrasto con l’art. 117 Cost., in materia di tutela della concorrenza e ditutela ambientale.In considerazione di ciò, l’Autorità ha ribadito innanzitutto come nonfosse giustificabile che - in assenza di una nuova disciplina regionale sostitutivadella richiamata legge regionale n. 26/2003 - l’ATO Milano continuasse adavvalersi, per la gestione del servizio idrico integrato, di un modello fondatosulla separazione tra gestione della rete e gestione del servizio. Tale circostanza,peraltro aggravata dal fatto che le società incaricate della gestione della reterisultavano detenere significative quote di partecipazione nelle societàaffidatarie della gestione del servizio, è apparsa contrastare ex se con i presuntibenefici derivanti da una gestione separata della rete dal servizio.Quanto al merito del quesito posto circa il regime transitorio applicabilealla società in house di gestione del servizio idrico integrato, l’Autorità haritenuto applicabile alla situazione descritta la disciplina di cui alla lettera a) delcomma 8 dell’articolo 23-bis, posto che non vi era dubbio sul fatto che l’attodi affidamento della gestione del servizio idrico integrato risalisse a una dataantecedente a quella del 22 agosto 2008. Inoltre, tutte le trasformazionisocietarie intercorse negli anni erano risultate prive di carattere innovativo,essendo comunque inquadrate nell’ambito dell’originario atto di affidamentoe finalizzate non alla modifica del soggetto gestore, ma alla necessità disemplificare l’articolazione delle società pubbliche incaricate della gestionedel medesimo servizio nello stesso ambito territoriale, ferma restando laproprietà interamente pubblica del capitale sociale e la riconducibilità dellequote azionarie ai medesimi enti locali partecipanti.COMUNE DI ALBENGA (SV) - GESTIONE DELL’ACqUEDOTTO CIVICO COMUNALENel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità, a seguito del ricevimento della relativarichiesta, ha trasmesso al Comune di Albenga un parere ai sensi dell’articolo22 della legge n. 287/90 relativamente alla possibilità di prorogare l’affidamentodella gestione dell’acquedotto civico comunale alla società ILCE Spa.L’Autorità ha ricordato, in primo luogo, che il decreto legislativo n.152/2006 si regge su di un’architettura fondata su diversi attori, titolari dispecifiche funzioni. Ai Comuni, in particolare, compete la gestione del serviziofino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenzapubblica, la cui indizione compete all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale(AATO). Quanto alla proroga dell’affidamento, l’istituto ha carattere

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