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31 marzo 2012

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agione del dato sostanziale dell’attitudine delle determinazioni dell’enteesponenziale ad orientare il comportamento degli appartenenti alla categoria,anche il comportamento del Consiglio nazionale di un ordine professionalepuò assumere rilievo ai fini dell’applicazione della legge n. 287, allorché lostesso ponga in essere comportamenti che risultino idonei a orientare ilcomportamento economico dei professionisti di riferimento”.Esenzione per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesseeconomico generale o operano in regime di monopolio legale244Nella citata sentenza n. 3013 del 20 maggio 2011, Riciclaggio dellebatterie esauste, il Consiglio di Stato ha altresì confermato che l’art. 8, comma2, della legge n. 287/90 “introduce una deroga al principio generale dellapiena applicazione delle norme a tutela della concorrenza alle impresepubbliche e private, applicabile alle sole imprese che esercitino la gestione diservizi di interesse economico generale, ovvero operino in regime di monopoliolegale, ma comunque limitatamente a quanto “strettamente necessario per lamissione affidata”, senza che siffatta condizione possa diventare un alibi percondotte anticoncorrenziali che vadano oltre la “stretta necessità””. IlCollegio pertanto, ribaltando la decisione del giudice di primo grado, hacondiviso la ricostruzione condotta dall’Autorità, da cui si evinceva cheCOBAT avesse posto in essere condotte anticoncorrenziali sanzionabili ai sensidella normativa antitrust.Il TAR Lazio, nella pronuncia n. 6917 del 2 agosto 2011, ConsorzioParmigiano Reggiano, richiamando la giurisprudenza comunitaria, hadapprima evidenziato che occorre distinguere tra l’ipotesi in cui lo Stato agiscaesercitando il potere d’imperio e quella in cui svolga attività economiche dinatura industriale o commerciale. In proposito “non ha rilevanza il fatto che loStato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della PubblicaAmministrazione, ovvero tramite un ente cui abbia conferito diritti speciali oesclusivi: piuttosto occorrendo esaminare l’indole delle attività svolte dallapubblica impresa o dall’ente al quale lo Stato ha conferito diritti speciali oesclusivi. Né la circostanza che ad un soggetto siano attribuiti taluni compitidi interesse generale può impedire che le attività di cui trattasi sianoconsiderate attività economiche”. Il Giudice ha quindi sottolineato chel’esenzione di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 287/90 opera soltanto nellamisura in cui il comportamento in esame “nella sua specifica manifestazionee in rapporto alla concreta fattispecie … risulti l’unico e comprovato mezzoper conseguire le finalità istituzionali dell’ente”. In virtù di tali principi ilGiudice di primo grado ha condiviso le valutazioni dell’Autorità, secondo lequali le delibere di contingentamento adottate dal Consorzio Grano Padanoavevano per oggetto ed effetto la limitazione della concorrenza tra i consorziati,identificabili con la quasi totalità dei produttori.Nella sentenza n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio nazionale deigeologi - Restrizioni deontologiche sulla determinazione dei compensi, il TARLazio si è poi pronunciato in merito alle deliberazioni del Consiglio dell’ordinedei geologi, richiamando la Comunicazione della Commissione del 9 febbraio

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