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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZApotesse risultare idoneo a rendere più trasparente e neutrale il meccanismo didefinizione dei prezzi alla produzione, superando le logiche squisitamentelocali, e introducendo un ancoraggio a indicatori di mercato più oggettivi e unamaggiore concorrenzialità nelle contrattazioni. L’Autorità ha quindi auspicatoun riesame in senso pro-concorrenziale delle regole in vigore sulle modalità diformazione dei prezzi alla produzione.REGIONE LOMBARDIA-ACCORDI FILIERA LATTIERO-CASEARIA.Nel giugno 2011, dando seguito a una richiesta di parere formulata dallaRegione Lombardia in merito alla possibilità di favorire la realizzazione diintese di filiera nel settore lattiero-caseario, l’Autorità ha esposto alcuneconsiderazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.Preliminarmente, essa ha ricordato come la tematica relativa alle intese difiliera e alla conclusione di contratti-quadro nel settore agro-alimentare fosse giàstata oggetto di molteplici interventi da parte dell’Autorità, nei quali era statoripetutamente rappresentato come la conclusione di accordi interprofessionalinon dovesse consentire restrizioni delle dinamiche competitive che non fosseroeffettivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati,né produrre un’eliminazione della concorrenza nei mercati interessati.L’Autorità ha quindi ribadito, con specifico riferimento alle previsionirelative alla possibilità di concordare tra le parti i prezzi di cessione e le quantitàdelle produzioni, come esse fossero suscettibili di influenzare significativamenteil comparto agricolo in senso anticoncorrenziale, costituendo, per costanteorientamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, intese restrittive.D’altro canto, come già sottolineato nei propri precedenti interventi, né lafissazione concordata dei prezzi né la fissazione di tetti quantitativi allaproduzione sembravano potersi ritenere restrizioni effettivamente necessarie alraggiungimento degli obiettivi propri delle intese di filiera.L’Autorità ha infine osservato come la stessa Commissione Europea abbiaavuto modo di manifestare un approccio rigoroso nell’applicazione dellanormativa in materia di concorrenza relativamente al settore agricolo, conparticolare riferimento a intese di prezzo poste in essere da associazioni diproduttori agricoli, da un lato, e associazioni di distributori o trasformatoridall’altro, ricordando a esempio la Decisione della Commissione Europea del20 ottobre 2004, Tabacco Grezzo spagnolo. Alla luce delle considerazionisvolte, l’Autorità ha pertanto auspicato che la Regione Lombardia si attenesseal rispetto dei principi richiamati.129Prodotti farmaceuticiNUOVE DISPOSIzIONI IN MATERIA DI FARMACI BIOSIMILARINel <strong>marzo</strong> 2011, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90,ha reso un parere ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente della 12ªCommissione permanente - Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, alPresidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro, della Salute e

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