13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAassicurativi sia con riguardo ai servizi di brokeraggio che relativamente ai serviziassicurativi. L’Autorità ha dunque ribadito che “l’abbinamento indiscriminatodei due servizi appare potenzialmente restrittivo della concorrenza in quanto lesingole attività esplicano una funzione autonoma quindi erogabile da soggettidiversi” 36 .Infine l’Autorità ha fatto presente la necessità che i bandi di gara perentrambe le selezioni non prevedano vincoli o condizioni di ammissione - qualiad esempio precedenti rapporti con l’ente banditore o limiti di fatturato - talida comportare effetti discriminatori soprattutto a danno di imprese nuoveentranti o di minori dimensioni.ACCORDO INPS-SISPI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E FINANzIARIDERIVANTI DALLE CONVENzIONI STIPULATE DALL’INPS PER LA RISCOSSIONE DEICONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANzIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI/FONDO/CASSENel novembre 2011, l’Autorità ha inviato all’INPS - Istituto NazionalePrevidenza Sociale un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 inmerito all’accordo stipulato dalla stessa INPS con la propria controllata SocietàItaliana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (di seguito SISPI)e avente a oggetto la “gestione dei flussi informativi e finanziari derivanti delleconvenzioni stipulate dall’INPS per la riscossione dei contributi da destinareal finanziamento degli Enti bilaterali/Fondo/Casse”.Secondo l’Autorità, tale accordo non appare suscettibile di sollevareproblemi concorrenziali nella misura in cui lo stesso si riferisca ad una mera riorganizzazioneinterna al gruppo INPS delle modalità con le quali gestirel’attività che l’INPS già eroga nell’espletamento delle sue funzioni e che, inassenza di SISPI, potrebbe essere svolta esclusivamente dalla stessa INPS. Nonpotendosi tuttavia escludere, non essendo definite le convenzioni tra SISPI e glienti interessati, che SISPI svolga o svolgerà attività aperte alla libera concorrenza,vale a dire che potrebbero potenzialmente essere offerte anche da altri operatori,l’Autorità ha evidenziato che qualora l’INPS, direttamente o tramite controllate,svolga attività diversa da quella ad essa riservata, ciò non potrà che avvenire,oltre che nel rispetto dei principi di separazione gestionale e trasparenzacontabile, uniformandosi ai principi dell’articolo 8 della legge n. 287/90.In particolare, l’INPS dovrà: a) consentire agli enti interessati di rivolgersiad eventuali operatori alternativi; b) assicurare agli eventuali operatorialternativi un accesso non discriminatorio e trasparente alle risorse, ivi inclusii database informatici, eventualmente posti a disposizione del società delgruppo; c) garantire una chiara separazione tra le diverse attività svolte dalgruppo, soprattutto distinguendo tra quelle offerte in attuazione di dirittiesclusivi e quelle offerte in regime di concorrenza ed evitando che i ricaviprovenienti dalle prime possano essere utilizzati per finanziare l’erogazionedelle seconde.19536Cfr. Segnalazioni: AS784, Associazione di Comuni Bresciani - Gara per il servizio di brokeraggioassicurativo, in Boll. n. 48/2010 e AS623, Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte dellepubbliche amministrazioni in Boll. n. 40/2009.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!