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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZArilievo sia per i nuovi entranti nel trasporto passeggeri a media/lungapercorrenza e ad alta velocità, sia per i numerosi e qualificati operatori giàpresenti nel trasporto ferroviario merci, esposti a una possibilità diingiustificato svantaggio nella concorrenza con l’ex-monopolista. Infatti,beneficiando tale ultimo soggetto di una rilevante integrazione verticale e diuna posizione di preminenza sul mercato, e operando sovente senza unaconsistente pressione competitiva, appariva l’unico in grado di trasferire partedella propria rendita ai diversi fattori produttivi, tra i quali il fattore lavoro.L’Autorità ha quindi ribadito, in coerenza con altri propri precedentiinterventi sulla materia, come l’imposizione per legge dell’adozione di undeterminato tipo di CCNL potesse apparire eventualmente appropriata per isoli aspetti del contratto che producono effetti sulla sicurezza dei trasporti,senza estendersi anche a quelli meramente economici; questi ultimicomporterebbero infatti per i nuovi entranti la necessità di pagare il lavoro,fattore produttivo di primaria importanza, al prezzo sopportato fino a quelmomento solamente dall’ex monopolista.Al riguardo, l’Autorità ha anche richiamato gli esiti di studi condotti in sedeOCSE, confermati dalla letteratura economica, in base ai quali i lavoratori deisettori con forti barriere legali all’ingresso godono di un trattamento piùfavorevole della media grazie alla rendita monopolistica delle imprese ivioperanti; e ciò anche a prescindere dall’effettiva realizzazione di extra profittimonopolistici.Diversamente, secondo quanto osservato dall’Autorità, un nuovo contrattonazionale diverso da quello dell’ex-monopolista avrebbe potuto lasciare piùspazio alla contrattazione integrativa di livello aziendale, meglio adattandosi allecaratteristiche dei nuovi entranti e alla nuova struttura del settore. Esso avrebbeconsentito quindi uno strumento più adeguato a garantire l’equilibrio tra tutela deidiritti dei lavoratori e tutela della concorrenza, senza incidere negativamentesull’evoluzione di settori formalmente liberalizzati, ma non ancora pienamenteconcorrenziali, quale risultava essere quello del trasporto ferroviario.175Trasporti marittimiCRITERI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIzI DI TRASPORTO PUBBLICO MARITTIMO NEI GOLFIDI NAPOLI E SALERNONel febbraio 2011, l’Autorità ha inviato alcune osservazioni alla RegioneCampania, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, a seguito di unarichiesta di parere in merito alla possibilità di prorogare per tre anni il vigenteregime di obblighi di servizio pubblico per il trasporto marittimo nei golfi diNapoli e Salerno, rinviando così al 2014 l’affidamento del servizio con gara.L’Autorità ha preliminarmente osservato come, nel caso di assunzione diobblighi di servizio pubblico senza oneri per l’amministrazione pubblica, lapossibilità di affidamenti diretti senza ricorso alla gara non risultassenecessariamente incoerente con i principi della concorrenza, rivelandosipossibile una gestione degli obblighi di servizio pubblico soddisfatta da unapluralità di operatori, in competizione reciproca nella parte “libera” del mercato.

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