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31 marzo 2012

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LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTOL’attività di enforcement trova inoltre il suo naturale complemento nellaricerca e valorizzazione delle migliori pratiche poste in essere dai professionisti,anche a seguito degli impegni adottati nel corso di un’istruttoria, e nellacreazione di opportunità formative/informative a favore dei consumatori peraccrescerne la consapevolezza in relazione ai diritti loro conferiti dalla leggeed esigibili dalla controparte.In tale prospettiva, nel 2011 l’Autorità ha valutato positivamente, in ciòconfermando una prassi già sperimentata l’anno precedente, gli impegni deiprofessionisti che, al di là della mera interruzione di pratiche comunque nonmanifestamente scorrette e gravi, siano finalizzati a rimuoverne o ad attenuarnei possibili effetti, ad esempio mediante l’attuazione di misure di ristoro aiconsumatori interessati, di tipo economico o contrattuale, quale il rimborso disomme già corrisposte o la remissione nei termini per l’esercizio di diritti comequello al ripensamento.Nel settore delle coperture assicurative RCA, ad esempio, il procedimentoistruttorio nei confronti di UGF Assicurazioni (oggi Unipol Assicurazioni)aveva ad oggetto l’introduzione nel calcolo del premio della voce “fattore disinistrosità pregressa”, volto a limitare i benefici derivanti dalla possibilità difruire della classe di merito del guidatore più virtuoso del proprio nucleofamiliare, introdotta dalla legge n. 40/07; tutto ciò, peraltro, senza fornireadeguate risposte ai reclami dei consumatori e senza comunicare, al momentodella stipula o del rinnovo della polizza, il previsto aumento del premioconseguente all’aumento dei valori minimi dei massimali obbligatori introdottidal d.lgs. n. 198/07, e richiedendo al consumatore, successivamente, unaintegrazione del premio per la copertura assicurativa in scadenza. Comeindicato, UGF Assicurazioni si è impegnata, tra l’altro, a riconoscere un bonusai consumatori che avevano subito un aumento del premio per effettodell’introduzione del fattore di sinistrosità pregressa, oltre che a miglioraresensibilmente le proprie comunicazioni, in particolare quella preventiva direttaa tutti i clienti con polizze non ancora “adeguate” nei massimali minimi.63Positivamente sono state valutate anche le proposte delle imprese, reseobbligatorie con la delibera di non accertamento dell’infrazione, di impegnieccedenti i meri obblighi informativi legali sulle garanzie di conformità diapparecchiature associate alla fornitura di servizi telefonici (cellulari, notebooketc.). Seguendo un modello già sperimentato positivamente nel 2010 nel settoredella GDO per la vendita di prodotti di consumo, le imprese telefonicheinteressate hanno apportato significativi miglioramenti informativi in materiadi garanzia legale di conformità, in relazione alla sua durata, alle procedure daseguire e ai tempi richiesti per gli interventi di sostituzione o di riparazione deibeni difettosi, alla natura complementare e non sostitutiva della garanziaconvenzionale. Le iniziative hanno interessato i punti vendita e i siti internetdegli operatori telefonici, le confezioni degli apparecchi e delle chiavette. In uncaso, il professionista ha anche deciso di consegnare ai propri clienti unpieghevole contenente l’informativa sulle modalità previste per far valere lagaranzia dei prodotti acquistati nei propri negozi.

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