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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CONSUMATORElimitazioni per l’accesso all’offerta e ai rendimenti in essa prospettati.Con riferimento al credito al consumo, l’Autorità è stata principalmentechiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi essenziali da cui poterricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti el’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessividegli stessi, riscontrando che in numerosi messaggi che riportavano alcuniesempi di prestiti non erano indicati chiaramente gli elementi essenziali da cuiricavare i costi del finanziamento, in quanto non era indicato, in modo precisoe puntuale, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare ecalcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria.Nel corso del 2011 l’Autorità ha acceso un faro, altresì, sulla concessionedi mutui, da parte di talune banche, in abbinamento a polizze a copertura deirischi di decesso, invalidità permanente, perdita d’impiego del mutuatario, ecc.(pertanto diverse da quella incendio e scoppio obbligatoria), rilevandone ilpregiudizio per i consumatori. In particolare, si è riscontrato che alcunioperatori hanno subordinato di fatto la concessione dei finanziamentiall’adesione da parte dei consumatori a coperture assicurative indicate comefacoltative nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale nonché neimessaggi pubblicitari diffusi dagli istituti di credito. Al riguardo, moltisegnalanti hanno rappresentato all’Autorità di essere stati edotti dagli operatorisoltanto per le vie brevi e, spesso, in una fase avanzata delle trattative, in ordinealla necessità di sottoscrivere le polizze ai fini del positivo esito dell’istruttoria.Infine, deve essere evidenziato che, sempre nel corso del 2011, è entratoin vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 di recepimento delladirettiva 2008/48/CE (“Consumer Credit Directive”) e che è stato sottoscrittoun protocollo d’intesa tra l’AGCM e la Banca d’Italia.<strong>31</strong>5Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito al consumoLa Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori,è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141,entrato in vigore il 1° giugno 2011. Tale decreto, in particolare, disciplina,sostituendo l’art. 123 del Testo Unico Bancario, le informazioni di base chedevono essere contenute negli annunci pubblicitari, «in forma chiara, concisae graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo» e,sostituendo l’art. 124 del Testo Unico Bancario, gli obblighi informativifinalizzati alla stesura del contratto.Le disposizioni introdotte non appaiono sostanzialmente incidere sugliorientamenti seguiti dall’Autorità nella valutazione della completezza echiarezza delle informazioni fornite alla clientela dagli operatori del settoredel credito al consumo. Le modifiche apportate alla normativa settoriale,tuttavia, contribuiscono a definire ulteriormente il canone di diligenza esigibiledal professionista nei rapporti di credito con il consumatore, precisando ilnovero dei comportamenti cui il professionista deve attenersi nello svolgimentodell’attività e richiedendo allo stesso oneri informativi maggiori tanto nellafase pre-contrattuale quanto in quella contrattuale del rapporto.

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