13.07.2015 Views

31 marzo 2012

31 marzo 2012

31 marzo 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA2004 sui servizi professionali e affermando che “… le restrizioni allaconcorrenza, specificatamente quelle relative al settore dei servizi professionali,devono trovare diretta giustificazione nel perseguimento dell’interesse pubblicocui la restrizione è finalizzata nei limiti discendenti dal principio diproporzionalità… ai sensi del quale... le regole devono risultare oggettivamentenecessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale e devono costituirela misura meno restrittiva della concorrenza idonea a raggiungere tale interesse”.Il Giudice ha quindi condiviso le valutazioni dell’Autorità, secondo cui la finalitàdella uniformità dei compensi professionali costituisce un significativo ostacoloconcorrenziale per coloro che entrano nel mondo del lavoro “i quali, costretti atenere comportamenti economici uniformi, sono tenuti a richiedere compensiidentici a quelli dei professionisti già presenti sul mercato e, quindi,presumibilmente più affermati, con la conseguenza che la protezione del prezzoidentico non favorisce una migliore qualità della prestazione, ma disincentiva ilprofessionista dal cercare di erogare prestazioni di più elevata qualità”.Disciplina applicabile al procedimento ex articolo 8, commi 2-bis e 2-terNella sentenza n. 5843 del 4 luglio 2011, Ferrovia Adriatico Sangritana/Rami d’azienda di S.T.A.F., il TAR Lazio ha confermato il proprio orientamento,secondo il quale “la procedura di cui all’art. 14 [della legge n. 287/90] assumecarattere tendenzialmente tipico e ad applicazione generale” e pertanto deveessere estesa anche ai procedimenti volti all’accertamento delle violazionicontemplate dai commi 2-bis, 2-ter dell’art. 8 della legge n. 287/90, i qualipresuppongono un’attività di accertamento che “non differisce, nella sostanzalogica e di merito tecnico, al di là della concreta complessità fattuale, da quellasvolta nei casi di intese restrittive, abuso di posizione dominante econcentrazione restrittiva della concorrenza”.Secondo il giudice, infatti, “solo esigenze puntuali (…) legate a fattispecieche, nell’ambito del settore degli illeciti concorrenziali, hanno una peculiaritàautonomamente disciplinata dalla legge, possono giustificare una disciplinaprocedimentale diversa”, quale quella contenuta nella legge n. 689 del 1981(richiamando, in proposito, le fattispecie di cui all’art. 15, comma 2, e all’art.19, comma 2, della legge n. 287/90), posto che, nella procedura di cui all’art.14 della legge n. 287/90 “le prerogative di difesa e di intervento della parte[sono] più consistenti e maggiormente aperte al contraddittorio di quanto nonpreveda il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981”.245ImpegniDiscrezionalità nella valutazione degli impegniNella sentenza n. 2438 del 20 aprile 2011, Tele2/TIM-Vodafone-Wind, ilConsiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi del tredicesimo considerando delRegolamento CE 1/2003, le decisioni concernenti gli impegni non sono“opportune” nei casi in cui la Commissione intenda irrogare un’ammenda,restando comunque in capo alla Commissione un notevole margine didiscrezionalità in tale valutazione. In proposito, “la valutazione preliminare di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!