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31 marzo 2012

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LA POLITICA DI CONCORRENZA NELL’ECONOMIA ITALIANA. PROFILI GENERALI E LINEE DI INTERVENTONel caso delle gare indette dai Comuni di Roma e Todi il comportamentodella società aveva prodotto un danno grave alla concorrenza, considerato chei Comuni interessati avevano dovuto posticipare l’indizione delle gare. E ilritardo aveva fatto sì che, almeno a Todi, per effetto della disciplina di bloccodelle gare comunali intervenuta successivamente, la società aveva potutobeneficiare di un ulteriore periodo di affidamento diretto. Impedendo che ilservizio, attraverso il meccanismo della gara, venisse aggiudicato a condizionimigliorative, la società ha determinato un danno anche per i clienti finali delservizio di distribuzione del gas. L’Autorità ha ritenuto che i comportamentidilatori e i dinieghi a fornire le informazioni detenute in virtù di posizioni dimonopolio originate da affidamenti diretti costituivano abusi di posizionedominate, infliggendo alla società sanzioni per un ammontare complessivosuperire a 4,5 milioni di euro.Una fattispecie per alcuni versi analoga dal punto di vista oggettivo, inquanto l’abuso ha riguardato la (mancata) fornitura dell’informazione comedato essenziale alle imprese per poter competere, è stata accertata nel mercatodella rilevazione dell’ascolto televisivo nel caso Sky Italia - Auditel.La rilevazione dell’audience riveste un ruolo centrale nella definizionedelle strategie delle emittenti, in particolare nella predisposizione dei palinsesti,nelle decisioni di investimento pubblicitario, nonché nella negoziazione deicorrispettivi per la concessione in licenza di canali televisivi. Per tale ragione,i comportamenti posti in essere da Auditel - consistenti: i) nell’averingiustificatamente ostacolato, fino a ottobre 2010, la pubblicazione giornalieradei dati di ascolto televisivi relativi a ciascun canale, distinti per ciascunapiattaforma di trasmissione; ii) nell’aver ostacolato, fino a gennaio 2010, lapubblicazione giornaliera dei dati relativi alla voce ‘Altre digitali terrestri’; iii)nell’aver erroneamente attribuito i dati di ascolto rilevati nel panel, nella fasedi espansione degli stessi, anche alla popolazione non dotata di apparecchitelevisivi - sono stati ritenuti dall’Autorità idonei a determinare effettipregiudizievoli della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria sulmezzo televisivo, nel mercato della pay tv e nel mercato dell’offertaall’ingrosso di canali televisivi. Per l’infrazione accertata, è stata comminata adAuditel una sanzione pari a 1,8 milioni euro.51Nel caso Sapec Agro/Bayer-Helm, infine, l’Autorità ha accertato che lasocietà Bayer Cropscience SRL aveva abusato, insieme a Bayer CropscienceAG, della sua posizione dominante nel mercato della produzione ecommercializzazione dei fungicidi a base di fosetil, utilizzati contro laperonospora della vite. L’abuso era consistito, in particolare, in un rifiuto acontrarre, rivelatosi idoneo a provocare l’uscita dei concorrenti dal mercato.Sulla base degli elementi raccolti, l’Autorità ha infatti accertato che Bayeraveva ostacolato in modo sistematico e deliberato le trattative con i concorrenti,non concedendo l’accesso agli studi di cui era titolare, necessari perl’immissione in commercio dei prodotti a base di fosetil. Tali studi eranoindispensabili per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni al commercio e non

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