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31 marzo 2012

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ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZAIn particolare, l’Autorità ha ritenuto che alcune specifiche previsionipresentavano criticità di natura concorrenziale e potevano non consentire ilpieno esplicarsi degli effetti di aumento della competitività dei sisteminazionali del gas e dell’energia che il decreto stesso perseguiva.Le modalità di individuazione delle “infrastrutture coerenti con la strategiaenergetica nazionale”All’articolo 3 dello schema di decreto era previsto che un decreto delPresidente del Consiglio del Ministri - su proposta del Ministero dello SviluppoEconomico (MSE), sentita la Conferenza Unificata - individuasse le necessitàminime di realizzazione e ampliamento di impianti di produzione di energiaelettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (gnl), di stoccaggio di gasnaturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi e delle relative infrastrutture ditrasmissione e di trasporto di energia e di interconnessione con l’estero. Gliimpianti e le infrastrutture minime necessari venivano individuati con riferimentoa “grandi aree territoriali” e a un “adeguato periodo temporale”, tenendo contodella loro effettiva “realizzabilità nei tempi previsti”, al fine di conseguire gli“obiettivi di politica energetica nazionale” e di assicurare “sicurezza, economicitàe concorrenza nelle forniture di energia”. In favore dei soli impianti einfrastrutture così individuati, per via amministrata e con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, venivano poi introdotte delle specifiche misureasimmetriche, di maggior favore: i) le amministrazioni interessate a qualunquetitolo nelle procedure amministrative di autorizzazione dovevano attribuire a taliimpianti e infrastrutture priorità e urgenza; ii) i medesimi impianti e infrastruttureerano dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili; iii) dellainclusione di tali impianti e infrastrutture tra quelli necessari si doveva tenereconto anche in sede di concessione di una eventuale esenzione dal diritto diaccesso dei terzi; iv) infine, era previsto il mantenimento in via prioritaria pertali impianti e infrastrutture delle misure di agevolazione esistenti.Pur nella consapevolezza che la norma in questione si inquadravaall’interno del legittimo potere dell’Esecutivo di delineare la politica energeticadel Paese, l’Autorità ne ha sottolineato i possibili effetti discriminatori,evidenziando come nello specifico settore del gas fossero già stati resi pubblicinegli anni più recenti numerosi progetti di nuove infrastrutture in concorrenzatra loro sia da parte dell’incumbent Eni che dei nuovi entranti; e che in talecontesto, qualsiasi scelta di tipo amministrativo finalizzata a individuareesogenamente un sottogruppo di progetti destinato ad avere una sorta di “corsiapreferenziale” rispetto agli altri sia con riferimento all’iter autorizzativo siaalla incentivazione tariffaria appariva critica sotto il profilo concorrenziale.L’Autorità ha pertanto ritenuto che la previsione citata poteva portare adassetti del settore del gas naturale e dell’energia elettrica non efficienti dal puntodi vista della selezione dei progetti industrialmente e concorrenzialmentemigliori, e ha auspicato la modifica dello schema di decreto, con la previsione cheil Governo, in sede di prima applicazione della norma, procedesse non tanto aindividuare singoli impianti e infrastrutture minime necessarie a raggiungere ipropri obiettivi, quanto a rendere noto al mercato le esigenze minime per singola135

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