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Uso razionale delle risorse nel florovivaismo: l'acqua - Demetra

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APPENDICE ABuone Pratiche Agricole del Piano di Sviluppo Ruraledella Regione ToscanaGianluca BrunoriIntroduzioneIn riferimento a quanto stabilito al comma 2dell’art. 23 del Reg. 1257/99 “gli impegni agroambientalioltrepassano l’applicazione <strong>delle</strong> normalipratiche agricole” e a quanto indicato al comma1 dell’art. 28 del Reg. CE n. 1750/99, leBuone Pratiche Agricole (BPA) sono definite come“l’insieme dei metodi colturali, che un agricoltorediligente impiegherebbe in una Regione interessata”.I presenti principi contengono le indicazionidi base relative alle principali pratiche agronomichee fitosanitarie il cui rispetto costituisce la condizionedi accesso ai benefici previsti dalla misura 5“zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali”,essi costituiscono inoltre il riferimentoper la valutazione degli impegni ulteriori richiestiin base alla misura 6 “Agroambiente”.Le buone pratiche agricole in ogni caso comprendonol’osservanza <strong>delle</strong> prescrizioni generali vincolantiin materia ambientale.Norme di riferimento• Norme concernenti i tenori massimi di residuiantiparassitari su e in alcuni prodotti di originevegetale: D.M. 23 dicembre 1992 (Direttiva90/642/CEE).• Gestione dei rifiuti: D.lgs. n. 22 del 5 febbraio1997 e successive modifiche e integrazioni (Direttiva91/156/CE) e gestione dei rifiuti pericolosi:D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successivemodifiche e integrazioni (Direttiva91/689/CE).• Imballaggi e rifiuti di imballaggi: D.lgs. n. 22del 5 febbraio 1997 e successive modifiche eintegrazioni (Direttiva 94/62/CE).• Divieto d’utilizzazione di talune sostanze adazione ormonica <strong>nel</strong>le produzioni animali:Legge n. 128 del 24 aprile 1998 - Allegati A eB (Direttiva 96/22/CE).• Le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovanoriscontri normativi rispettivamente <strong>nel</strong> D.lgs. 11maggio 1999, n. 152, recante “Disposizionisulla tutela <strong>delle</strong> acque dall’inquinamento e recepimentodella Direttiva 91/271/CEE, concernenteil trattamento <strong>delle</strong> acque reflue urbane, edella Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione<strong>delle</strong> acque dall’inquinamento provocatoda nitrati provenienti da fonti agricole”.• La protezione <strong>delle</strong> acque dai nitrati è trattata<strong>nel</strong> Codice di Buona Pratica Agricola in basealla Direttiva 91/676/CEE (D.M. MiPA del 19aprile 1999);• L’impiego dei fanghi di depurazione in agricolturaè formato dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n.99 (Direttiva 86/278/CEE).• La salvaguardia degli uccelli selvatici: Legge n.157 dell’11 febbraio 1992 e DPCM del 27 settembre1997 (Direttiva 79/409/CEE).• Conservazione degli habitat naturali e seminaturali,nonché della flora e della fauna selvatica(natura 2000): DPR n. 357 dell’8 settembre1997(Direttiva 92/43/CE).Le indicazioni riportate sono fondate su studidi valutazione dei risultati agronomici e ambientaliottenuti applicando le Misure A1 del Reg. CEE2078/92, a confronto con pratiche aziendali riconducibilialla normale Buona Pratica Agricola eall’agricoltura convenzionale.Sono state pertanto prese in considerazionealcune <strong>delle</strong> fasi principali che caratterizzano lediverse colture e per ciascuna di esse sono stati individuatigli aspetti essenziali e talora alcuni vincoliche dovrebbero essere osservati per raggiungere unequilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente. In

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