Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
no l’istituzione <strong>di</strong> agenzie, enti pubblici <strong>di</strong>pendenti dalla Regione e società e<br />
altri enti a partecipazione pubblica cui vengono attribuite funzioni amministrative,<br />
tecniche o specialistiche <strong>di</strong> competenza <strong>del</strong>la Regione.<br />
A quest’ultima, l’art. 56 <strong>del</strong>lo Statuto riconosce la possibilità <strong>di</strong> promuovere<br />
la costituzione <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali, <strong>di</strong> associazioni, <strong>di</strong> fondazioni e <strong>di</strong><br />
altri enti privati che operino nelle materie <strong>di</strong> competenza regionale. Gli statuti<br />
degli enti costituiti nonché gli accor<strong>di</strong> parasociali stipulati dalla Regione<br />
assicurano forme e modalità <strong>di</strong> raccordo con gli enti locali, in relazione alle<br />
funzioni amministrative loro conferite.<br />
Le leggi regionali prese in considerazione si occupano, dunque, <strong>del</strong>la<br />
promozione, <strong>del</strong>la costituzione e <strong>del</strong> conferimento <strong>di</strong> funzioni a tali S.p.A. a<br />
partecipazione regionale.<br />
3.1. Promozione <strong>del</strong>la costituzione <strong>di</strong> una S.p.a. a partecipazione regionale<br />
ai fini <strong>del</strong>la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture strategiche relative al sistema<br />
viario<br />
La l.r. 22/2007 (Promozione <strong>del</strong>la costituzione <strong>di</strong> una società per azioni<br />
a partecipazione regionale ai fini <strong>del</strong>la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture strategiche<br />
relative al sistema viario) attribuisce alla S.p.A. da costituire, in quanto<br />
soggetto aggiu<strong>di</strong>catore, tutte le funzioni inerenti tale figura, alle quali si aggiungono<br />
il reperimento, anche tramite il ricorso alla finanza privata, <strong>del</strong>le<br />
risorse necessarie per la realizzazione <strong>del</strong>le infrastrutture.<br />
La legge provvede agli oneri derivanti dalla costituzione <strong>del</strong>la società<br />
me<strong>di</strong>ante l’istituzione <strong>di</strong> un capitolo nel bilancio denominato “Costituzione<br />
<strong>di</strong> una società per azioni a partecipazione regionale ai fini <strong>del</strong>la realizzazione<br />
4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno<br />
successivo alla prima seduta <strong>del</strong> Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per<br />
la nomina.<br />
5. Gli incarichi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione <strong>del</strong>le strutture <strong>di</strong> massima <strong>di</strong>mensione degli enti pubblici <strong>di</strong>pendenti<br />
sono conferiti dai rispettivi organi <strong>di</strong> amministrazione e cessano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto il novantesimo<br />
giorno successivo all’inse<strong>di</strong>amento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi<br />
stessi.<br />
6. Il personale degli enti pubblici <strong>di</strong>pendenti è equiparato al personale regionale, fermo<br />
restando il rispetto dei contratti collettivi <strong>di</strong> lavoro <strong>del</strong>lo specifico settore e fatta salva <strong>di</strong>versa<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità <strong>del</strong>le funzioni.<br />
7. La vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli organi degli enti pubblici <strong>di</strong>pendenti, ivi<br />
compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce perio<strong>di</strong>camente<br />
alla commissione consiliare permanente competente per materia.<br />
8. I bilanci ed i ren<strong>di</strong>conti degli enti pubblici <strong>di</strong>pendenti sono approvati dalla Regione<br />
con le modalità previste dalla legge regionale che <strong>di</strong>sciplina la materia <strong>del</strong> bilancio e <strong>del</strong>la<br />
contabilità <strong>del</strong>la Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino<br />
ufficiale <strong>del</strong>la Regione.<br />
106